È necessario fornire una interpretazione autentica all’art. 5, comma 1, del D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla legge 608/1996 allo scopo di chiarire che la possibilità di definire il programma di graduale riallineamento retributivo previsto da tale disposizione legislativa possa essere demandato in tutto o in parte dai contratti provinciali agli accordi aziendali di recepimento, sempreché, ovviamente, questi ultimi siano sottoscritti dalle stesse parti che hanno stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro. L’input arriva dalla senatrice del Pd, Venera Padua, firmataria dell’emendamento inserito nella legge di stabilità che mira a chiarire un problema molto importante per il comparto agricolo, specie quello siciliano.
«L’Inps – dice la senatrice Padua – in alcune realtà provinciali, in particolar modo in Sicilia, ha contestato la validità di verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo che, su delega del contratto provinciale di lavoro, modulavano a livello aziendale il programma di graduale riallineamento delle retribuzioni dei lavoratori. Le imprese interessate, quindi, pur rispettando i dettami della contrattazione collettiva – che riconosceva la facoltà di definire il programma di graduale riallineamento retributivo al livello aziendale, mediante accordo sottoscritto con le stesse parti firmatarie del contratto provinciale – si sono viste contestare la validità di detti accordi per questioni di carattere meramente interpretativo di norme contrattuali collettive. Si tratta di contestazioni – differenti a seconda dell’accordo e della provincia di riferimento – di carattere meramente formale che non tengono in alcun modo conto delle interpretazioni autentiche fornite congiuntamente dalle parti sociali firmatarie dei contratti territoriali e che, soprattutto, rischiano di compromettere il faticoso percorso di emersione e riallineamento realizzato dalle aziende interessate, col supporto e la guida delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori agricoli. Ed infatti, a seguito di tali contestazioni, gli ispettori non si sono limitati a chiedere le differenze contributive sulle retribuzioni ritenute dovute e le relative sanzioni civili, ma hanno dichiarato la decadenza dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche. Nonostante ciò, a distanza di molti anni (la gran parte delle contestazioni riguarda i primi anni 2000 mentre i provvedimenti collegati a queste sanzioni sono arrivate soltanto negli ultimi mesi attivando, quindi, dinamiche negative per le aziende che sarebbero costrette a versare le differenze contributive esponendosi in maniera pericolosa dal punto di vista finanziario), le aziende interessate continuano a dare occupazione a decine di migliaia di lavoratori per diversi milioni di giornate annue, nel rispetto della contrattazione collettiva e delle norme di legge”. L’emendamento in questione, che assume dunque una importanza specifica anche il territorio ibleo dove sono numerosi i casi rilevati, dovrà essere esaminato dalla commissione Bilancio per essere dichiarato ammissibile e prima della definitiva approvazione in aula della legge di Stabilità».
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