Mentre infiamma la campagna elettorale, 51 siciliani indipendenti hanno aderito all’iniziativa «Paga Porcellum» di Insieme Consumatori, una battagliera associazione presieduta dall’avv. Romolo Reboa, autore, insieme all’avv. Maria Rosaria Cusumano, dell’azione giudiziaria collettiva.
Avanti la Sezione Elettorale del Tribunale civile di Messina (RG 6433/2017) è stato infatti presentato un ricorso di circa 40 pagine, con il quale i 51 cittadini chiedono il risarcimento dei danni per essere stati privati della possibilità di esercitare il loro diritto di voto conformemente al diritto costituzionale.
La causa trova origine nella sentenza n.1/2014 della Corte Costituzionale che, in seguito ad ordinanza di rimessione proprio del Tribunale di Messina, dichiarò l’illegittimità della legge elettorale che il suo stesso autore definì «Porcellum», con un chiaro riferimento al maiale per le modalità che avevano portato alla sua approvazione.
L’approfondita analisi del diritto costituzionale e comunitario degli avv.ti Romolo Reboa e Maria Rosaria Cusumano ha messo in evidenza come lo Stato sia obbligato a risarcire i danni derivanti dalla lesione dei diritto costituzionali degli elettori.
I 51 ricorrenti hanno ricordato che il diritto di voto è il diritto politico per eccellenza e che la loro violazione produce “effetti prolungati e permanenti». Pertanto chiedono che il risarcimento del danno venga determinato dal Tribunale secondo equità, ma comunque in misura non inferiore ad € 1.500,00 per ogni anno dal 2005.
A supporto di tale calcolo minimo, gli avv.ti Romolo Reboa e Maria Rosaria Cusumano hanno usato i parametri della c.d. Legge Pinto sull’equa riparazione per i ritardi giudiziari come riferimento, sul presupposto che il valore della democrazia è equiparabile almeno a quello della giustizia. Sulla base di tale calcolo, è possibile stimare che dal 2005 ogni cittadino ha subito un danno nell’ammontare di circa € 15.000,00.
«Nel quantificare l’entità del risarcimento ci siamo posti il problema degli effetti sulle finanze dello stato di una sentenza di accoglimento che costituirà precedente per altre decisioni analoghe» hanno dichiarato gli avv.ti Romolo Reboa e Maria Rosaria Cusumano «e per questo abbiamo optato per i parametri della legge Pinto sull’equa riparazione per ritardata giustizia che erano stati determinati dal legislatore tenendo presente l’elaborato giurisprudenziale».
Poi, con un affondo tecnico e politico, gli avv.ti Romolo Reboa e Maria Rosaria Cusumano spiegano che «il parametro è quello della legge Pinto prima delle modifiche del dicembre 2015 (che la rendono di difficile attuazione e ne hanno ridotto i risarcimenti) volute da questo Parlamento anche in considerazione del fatto che è stata la Corte Costituzionale, nella sentenza n.1/2014, a scrivere che “è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione”».
L’Avvocatura dello stato si è difesa, negando il diritto al risarcimento ed il collegio, presieduto dal Pres. Minutoli (giudici a latere Amodeo e Orifici), dopo la discussione del ricorso, si è riservato.
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