Lavoro intermittente: cosa cambia con la Legge Fornero? La mancata previsione di un periodo transitorio per l’applicazione della novità normativa sta creando forti perplessità a imprenditori e Consulenti del Lavoro chiamati ad operare senza che l’iter regolatorio sia stato ancora completato. La circolare n. 14 della Fondazione Studi analizza i punti più critici delle nuove previsioni normative, soffermandosi in particolare su comunicazione anticipata, trasformazione dei contratti di lavoro intermittente e categorie interessate dal lavoro a chiamata. Eccola:
Uno degli aspetti negativi che caratterizza la Legge 92/12 ( Legge Fornero) è la mancata previsione di periodi transitori per l’applicazione delle novità normative, tecnica legislativa questa abitualmente utilizzata dai giuristi per gestire nel miglior modo possibile i rapporti in essere . Si tratta di una normalissima previsione, necessaria per permettere un passaggio “indolore” dalle vecchie alle nuove norme, ma di cui – purtroppo – non ve ne è traccia. È il caso, ad esempio, dei primi stringenti vincoli sul lavoro intermittente che sono entrati in vigore senza alcun periodo transitorio, nonostante la presenza di un nuovo regime sanzionatorio per la mancanza di comunicazioni preventive. Senza peraltro che l’iter regolatorio sia stato ancora completato, al punto da costringere la Direzione Generale Attività Ispettive dello stesso Dicastero ad invitare con la circolare 18/12 i propri ispettori di vigilanza ad utilizzare “prudenza e cautela nell’accertamento”. Per questo sono forti e imbarazzanti le perplessità degli imprenditori e dei consulenti del lavoro che li assistono, chiamati a gestire lavoratori a chiamata giá occupati ma applicando le nuove previsioni riguardanti – in particolare – la procedura e le ipotesi di utilizzo ed i soggetti utilizzabili.
Comunicazione anticipata, prime modifiche già in vigore al 18 luglio Dal 18 luglio sono cambiate le modalità di gestione del rapporto di lavoro intermittente, anche già esistenti e la comunicazione preventiva della chiamata del lavoratore rende meno fluido l’utilizzo del lavoratore. Oggi è necessario porre grande attenzione e ricordarsi di far precedere (anche di poche ore) l’effettivo impiego da una comunicazione (reperibile nella guida operativa della Fondazione Studi – 1 / 4 flessibilità in entrata). Per cicli integrati di prestazioni fino a 30 giorni dalla comunicazione, la stessa potrà essere unica e non serve indicare l’orario, ma solo le giornate. Sino a che il Ministero non avrà definito nuove modalità tecniche (ad es. sms), i canali già a disposizione sono i seguenti: fax o posta elettronica (anche non certificata, purché spedita ad indirizzo istituzionale) da inviare alla Dtl competente per territorio. In assenza di tale atto la prestazione si intenderà svolta e sono dovuti sia la retribuzione, sia i contributi. Stesso dicasi per comunicazioni che non rispecchiano l’effettiva modalità di svolgimento del lavoro (giorni di lavoro non coincidenti con la comunicazione). Non solo, ma per queste ipotesi di mancata corrispondenza, così come a quelle in cui è assente la comunicazione preventiva, gli ispettori applicheranno la sanzione da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore interessato (non diffidabile). Anche tenendo conto della riduzione delle sanzioni operata rispetto alla prima versione del testo di legge, appare ancora più evidente la sproporzione sanzionatoria rispetto alla più complessa e delicata comunicazione di assunzione anticipata (per Unilav è prevista una sanzione, peraltro diffidabile, da euro 100 a 500). Cambiano le categorie per le quali è possibile stipulare lavoro a chiamata Il contratto di lavoro intermittente dal 18 luglio potrà riguardare solo soggetti con più di 55 anni e soggetti con meno di 24 anni, oppure le esigenze individuate dai contratti collettivi. Nel primo caso le prestazioni lavorative potranno essere effettuate, come indicato dal Ministero con la circ. 18/12, fino al giorno antecedente al compimento dei 25 anni (di diversa interpretazione lo stesso Ministero con circ. 30/05 , ripresa nell’interpello n.2702/06). Se il lavoratore sarà utilizzato successivamente, il contratto di intenderà trasformato a contratto a tempo pieno ed indeterminato. Nella seconda ipotesi, invece, il Ministero ha chiarito che continuerà ad essere efficace il DM 23 ottobre 2004 e pertanto – in attesa che i contratti collettivi regolamentino il contratto autonomamente – avrà valore l’intervento sostitutivo ministeriale che rinvia ad una tabella analitica di numerose attività allegata al R.D. n. 2357/23. Si rammenta che dal 2003 ad oggi sono stati pochissimi i CCNL che hanno regolamentato il lavoro a chiamata (settore alimentare e ced). Altre modifiche al lavoro a chiamata riguardano l’eliminazione della possibilità di assumere per i cd periodi predeterminati (fine settimana, vacanze estive, natalizie o pasquali); ma nulla vieta che tali ipotesi possano rientrare nella contrattazione collettiva o possano formare oggetto di specifica previsione tra le parti che hanno instaurato il contratto a chiamata nel rispetto dei nuovi requisiti.
Trasformare i contratti oggi o al 18 luglio 2013
L’unico specifico regime transitorio della legge 92/12, stabilisce che i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti al 18 luglio 2012, se incompatibili con le nuove disposizioni, cessano di produrre effetti al 18 luglio 2013. In tale data, il datore e il lavoratore potranno liberamente scegliere che tipo di contratto adottare in sostituzione dell’intermittente, ma il Ministero avverte che le prestazioni rese in violazione del divieto saranno considerate ”in nero”. Un altro caso di “trasformazione” è quello che hanno operato alcuni datori di lavoro all’entrata in vigore della riforma per evitare l’onere burocratico delle comunicazioni preventive. Questo non solo per l’aggravio di costi, ma anche per i notevoli rischi di dimenticanze se impegnati in situazioni di emergenza con lo svolgimento delle attività aziendali e per l’impossibilità di effettuare le comunicazioni nei giorni festivi, se delegate agli studi professionali. I cambi di contratto hanno riguardato in prevalenza part-time (ad es. verticali) e nuovi contratti a termine. Per effettuare queste modifiche, trattandosi di tipologie contrattuali diverse (se non interverrà una variazione al sistema di comunicazione Unilav), è indispensabile risolvere il contratto e riavviarlo tenendo conto che, volendo apporre un nuovo termine, questo va motivato, perchè cessa l’esenzione dell’obbligo di definire le motivazioni di cui al Dgls n.368/01 prevista solo per il lavoro a chiamata (circ. 4/05) e non opera la nuova regola (L.92/12) sul primo contratto a termine a causale contenuto in 12 mesi, perché non si tratta di primo rapporto stipulato con il lavoratore.
Altri dubbi che necessitano di ulteriori chiarimenti
Alcuni aspetti della norma e della circolare 18/12 destano qualche dubbio: la possibilità di provare l’invio di un sms (quando ci sarà l’apposita previsione ministeriale), la previsione della circolare 18/12 relativa alla corresponsione della retribuzione e dei contributi per le giornate in cui non c’è stata prestazione lavorativa a fronte di una comunicazione preventiva (non modificata) che le ricomprendeva e la riconduzione al lavoro sommerso in ipotesi di prestazioni rese dopo il 18 luglio 2013 per contratti incompatibili con le nuove regole. I necessari chiarimenti ministeriali sono urgenti per evitare di far incorrere i datori di lavoro nel nuovo gravoso regime sanzionatorio.
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