Beni confiscati, la Regione siciliana vuol farsi la propria agenzia

Prevista una nuova struttura con un direttore (che può anche essere assunto dall’esterno), consulenti esterni. Ma non è chiaro dove saranno prese le risorse.

 

Ce n’é già una nazionale, con poco personale e molti problemi. Ma la Regione siciliana non vuol farsi mancare nulla e così il parlamento regionale sta esaminando con una certa efficienza un disegno di legge che istituisce l’Agenzia regionale per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il testo (noto come ddl 516-196) si compone di 12 articoli che hanno l’obiettivo, come recita la relazione al ddl di «di razionalizzare, aggiornare e rendere più efficiente la legislazione regionale di settore in un ambito ritenuto di particolare importanza nella lotta alla criminalità: i beni confiscati. La restituzione alle collettività territoriali delle risorse economiche acquisite illecitamente, così come stabilito anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2012, rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare l’attività della mafia, poiché si indebolisce il suo radicamento sociale e si favorisce un ampio consenso dell’opinione pubblica nei confronti dell’intervento repressivo dello Stato».

Il disegno di legge è stato presentato il 25 luglio (primo firmatario Totò Cordaro del Pid) di quest’anno da un gruppo di deputati di diversi gruppi. Il testo ha subito un’accelerazione immediata e all’inizio di agosto è passato all’esame dalle commissione regionale Antimafia e nella seduta del 30 ottobre della commissione Affari istituzionali è stato abbinato a un precedente disegno di legge presentato a gennaio (il 196 appunto) di cui era primo firmatario sempre Cordaro ed è stato stabilito che il testo base sarebbe stato comunque il ddl 516. E proprio per approfondire gli aspetti tecnici del disegno di legge la commissione ha stabilito di sentire il direttore dell’Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati, il prefetto Giuseppe Caruso. Il quale, nel corso dell’audizione che si è tenuta il 12 novembre sostiene che «che l’istituzione dell’Agenzia nazionale costituisce un’iniziativa eccellente perché, in conformità all’impostazione della lotta alla mafia ideata da Pio La Torre, risponde all’esigenza di sottrarre ricchezza alla criminalità organizzata. L’Agenzia regionale potrebbe avere un ruolo di supporto mediante lo svolgimento di funzioni di coordinamento per favorire l’assegnazione dei beni confiscati, a condizione che si trovino risorse finanziarie sufficienti». Caruso riferisce che è allo studio una proposta di revisione dei compiti dell’Agenzia nazionale e che, in qualità di direttore, intende proporre l’introduzione della possibilità di assegnare ai comuni anche le aziende, precisando che attualmente queste ultime devono essere alienate o poste in liquidazione. Caruso suggerisce, pertanto, di attendere l’approvazione di tali modifiche per rendere più adeguato l’intervento normativo della Regione.

Quello stesso giorno il presidente della commissione Antonello Cracolici annuncia che sarebbe stata istituita una sottocommissione per approfondire il disegno di legge nn. 516-196. Cosa che poi è avvenuta. Ora basta continuare a leggere la relazione di accompagnamento al ddl per rendersi conto di come, nel perseguire un fine nobile la Sicilia corra il rischio di dotarsi di uno strumento superfluo (considerato peraltro che la Regione si era già dotata di un ufficio speciale diretto da Emanuela Giuliano che ha tra gli obiettivi il «coordinamento e supporto ai dipartimenti regionali per tutte le attività riguardanti l’acquisizione di beni confiscati alla criminalità organizzata per uso istituzionale e/o sociale all’Amministrazione regionale e relative procedure.
Sopralluoghi al fine di valutarne l’acquisibilità da parte dell’Amministrazione regionale e successive verifiche sull’utilizzo degli immobili.
Monitoraggio dei beni confiscati già acquisiti al patrimonio degli enti territoriali siciliani e verifica delle cause di mancato utilizzo.
Informazione e consulenza agli enti locali siciliani in ordine alle possibilità di accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale per interventi di ristrutturazione e/o riconversione e/o rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Predisposizione di avvisi pubblici, in collaborazione con i Dipartimenti regionali competenti, finalizzati alle assegnazione di beni, già trasferiti al patrimonio indisponibile della Regione, agli enti di cui all’art. 48, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 159/2011 che svolgono attività sociali». Insomma quanto basta per portare avanti un’adeguata politica di sostegno dei beni tolti alla criminalità organizzata senza la necessità di istituire, come prevede il nuovo ddl, all’articolo 4 di «una struttura agile e veloce dell’Agenzia, a tal fine sono previsti solamente due organi, il direttore e il Collegio dei revisori legali». Se parliamo di struttura snella tra l’altro esiste già quella dell’Agenzia nazionale che è talmente a corto di personale che potrebbe essere definita esile. Ora a parte i nuovi costi che ne deriverebbero non vi è dubbio che la nuova Agenzia parte anche con il piede sbagliato visto che poi all’articolo 5 il ddl prevede l’emanazione di regolamenti interni finalizzati a disciplinare l’organizzazione, la dotazione delle risorse umane e strumentali e il regolamento di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale.

Gli stessi motivi, illustrati nella relazione di accompagnamento al ddl 516, sembrano un duplicato dei compiti che attualmente svolge l’ufficio diretto da Emanuela Giuliano e certo non serve ricorrere a una legge per prevedere obbligo di aggiornamento per chi si occupa di questi beni.

Certo appare intetressante l’articolo 8 che istituisce un Fondo per i beni confiscati, finalizzato alle ristrutturazioni, alla concessione di fidejussioni, alla compartecipazione nei finanziamenti nazionali e comunitari e al pagamento di una percentuale degli interessi che gli enti locali devono pagare per interventi e opere necessarie alla riutilizzazione e fruizione sociale dei beni immobili confiscati. Ma resta sempre un dubbio: se si hanno veramente a cuore i beni confiscati non è più semplice inserire questa norma nella legge di stabilità e metterci accanto la voce di bilancio da cui prendere i soldi?

 

 

Di seguito il testop del ddl

 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Agenzia regionale per i beni confiscati alla criminalità

organizzata

1. E’ istituita l’Agenzia regionale per

l’istruttoria, l’assistenza ed il finanziamento dei beni

confiscati alla criminalità organizzata in Sicilia, di

seguito denominata Agenzia’.

2. L’Agenzia è un ente strumentale della Regione ed

ha sede in Palermo.

3. L’Agenzia ha autonomia gestionale, finanziaria e

contabile.

Art. 2.

Competenze dell’Agenzia

1. L’Agenzia:

a) coordina le valutazioni dei singoli Dipartimenti

regionali ed eventualmente manifesta la disponibilità

della Regione all’assegnazione dei beni per finalità

istituzionali o sociali, a seguito della comunicazione

di disponibilità di beni immobili confiscati di cui

all’articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, trasmessa

dall’Agenzia nazionale per la destinazione e

l’assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla

criminalità organizzata alla Regione;

b) istruisce i progetti finalizzati alla richiesta

di finanziamenti nazionali e comunitari relativi ai beni

confiscati alla criminalità organizzata già assegnati al

patrimonio indisponibile della Regione;

c) predispone, per i beni immobili confiscati già

trasferiti al patrimonio indisponibile della Regione, in

collaborazione con i Dipartimenti regionali competenti,

avvisi pubblici finalizzati all’assegnazione degli

stessi beni ai soggetti di cui all’articolo 48, comma 3,

lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159;

d) monitora i beni immobili confiscati assegnati

dalla Regione ai soggetti di cui all’articolo 48, comma

3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, segnalando alle autorità competenti eventuali

difformità tra la destinazione dei beni ed il loro

utilizzo;

e) assiste, su loro richiesta, i comuni nella

costituzione di forme associative finalizzate alla

gestione dei beni confiscati;

f) su richiesta degli enti territoriali, delle

comunità, degli enti, delle associazioni e delle

cooperative di cui all’articolo 48, comma 3, lettera c)

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

istruisce i progetti finalizzati alla partecipazione a

bandi relativi all’assegnazione di finanziamenti

regionali, nazionali e comunitari inerenti alla gestione

dei beni confiscati destinati o assegnati;

g) su richiesta delle comunità, degli enti, delle

associazioni e delle cooperative di cui all’articolo 48,

comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, collabora alle manifestazioni di interesse

relative all’assegnazione dei beni immobili confiscati e

alla successiva gestione degli stessi;

h) su richiesta dei lavoratori, nelle ipotesi di

aziende confiscate alla criminalità organizzata e

destinate gratuitamente a cooperative di lavoratori

dipendenti dell’impresa di cui all’articolo 48, comma 8,

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

collabora nella realizzazione di progetti finalizzati

alla gestione aziendale;

i) promuove l’aggiornamento tecnico-giuridico dei

soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione

di beni confiscati;

l) pubblica sul proprio sito internet l’elenco dei

beni immobili confiscati trasferiti al patrimonio

indisponibile della Regione;

m) presenta, ogni sei mesi, alla Commissione

regionale d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della

mafia in Sicilia un rapporto sullo stato e la gestione

dei beni confiscati, destinati e assegnati nella

Regione.

Art. 3.

Semplificazione delle procedure

1. Per l’istruttoria e l’espletamento delle pratiche

amministrative relative alle misure di cui all’articolo

2 è assicurata celerità di trattamento secondo i criteri

delle Conferenze di servizi indette per la pronta

assunzione delle decisioni necessarie.

Art. 4.

Organi dell’Agenzia

1. Sono organi dell’Agenzia:

a) il Direttore;

b) il Collegio dei revisori legali.

2. Il Direttore, scelto tra personalità con

rilevanti esperienze amministrative o tecnico-giuridiche

nel settore, previo parere della Commissione d’inchiesta

e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, è

nominato dalla Giunta regionale su proposta del

Presidente della Regione. Si applica, ove compatibile,

la disciplina della legge regionale 15 maggio 2000, n.

10.

3. Il Collegio dei revisori legali, costituito da

tre componenti, è nominato dall’Assessore regionale per

l’economia, fra gli iscritti nel registro dei revisori

legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.

39.

4. Gli organi dell’Agenzia durano in carica quattro

anni e sono rinnovabili una sola volta.

Art. 5.

Regolamenti dell’Agenzia

1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della

presente legge, la Giunta regionale, su proposta

dell’Assessore regionale per l’economia, adotta uno o

più regolamenti organizzativi finalizzati a disciplinare

l’organizzazione, la dotazione delle risorse umane e

strumentali e il regolamento di contabilità finanziaria

ed economico patrimoniale dell’Agenzia.

Art. 6.

Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Il personale dell’Agenzia è individuato tra i

dipendenti dell’Amministrazione regionale.

2. Al trattamento giuridico ed economico del

personale impiegato nell’Agenzia si applica la

disciplina del personale della Regione.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su

proposta dell’Assessore regionale per l’economia, é

stabilito l’ammontare del compenso spettante al

direttore qualora questi sia scelto tra persone estranee

all’amministrazione regionale che, in ogni caso, non può

essere superiore al 50 per cento di quanto previsto per

il trattamento economico dei dirigenti a contratto di

cui all’articolo 19 della legge regionale 8 febbraio

2007, n. 2.

Art. 7.

Programma annuale di attività

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore

regionale per l’economia, previo parere conforme della

Commissione regionale d’inchiesta e vigilanza sul

fenomeno della mafia in Sicilia, adotta il programma

annuale di attività entro il mese di settembre dell’anno

precedente a quello di svolgimento.

Art. 8.

Fondo per i beni confiscati alla criminalità organizzata

1. E’ istituito il Fondo per i beni confiscati alla

criminalità organizzata, di seguito denominato Fondo’.

2. Con provvedimento adottato dall’Assessore

regionale per l’economia, da emanarsi entro sessanta

giorni dall’approvazione della presente legge, previo

parere della Commissione regionale d’inchiesta e

vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, sono

definite le modalità di accesso e gestione del Fondo.

3. Il Fondo è destinato:

a) alla ristrutturazione dei beni immobili

confiscati assegnati al patrimonio indisponibile della

Regione e comunque all’eliminazione di ogni criticità

insistente sugli stessi;

b) al pagamento, nella misura del 50 per cento,

degli interessi a carico dei comuni per i prestiti

contratti finalizzati agli interventi e alle opere

necessarie alla riutilizzazione e fruizione sociale dei

beni immobili confiscati;

c) al prestito tramite apposito soggetto esterno da

individuare con bando di fidejussioni a copertura fino

al 75 per cento dei prestiti di esercizio e dei mutui

richiesti per le attività di progettazione e la

realizzazione di opere di adattamento, dalle cooperative

sociali, dalle associazioni Onlus, dalle comunità di

recupero, dalle cooperative dei lavoratori dipendenti

dell’impresa confiscata e dai comuni;

d) alla compartecipazione, nei limiti di legge, ai

finanziamenti nazionali e comunitari sulla gestione dei

beni confiscati alla criminalità organizzata nella

regione.

4. Le somme disponibili per le finalità di cui agli

articoli 5, 6, 7, e 9 della legge regionale 20 novembre

2008, n. 15, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.

Art. 9.

Disciplina transitoria

1. Nella fase di prima applicazione della presente

legge, la dotazione organica dell’Agenzia è determinata

in tredici unità ed è così ripartita:

a) il Direttore;

b) un dirigente di seconda fascia;

c) due dirigenti di terza fascia;

d) quattro funzionari direttivi;

e) cinque istruttori direttivi.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri discendenti dall’applicazione della

presente legge, calcolati quanto all’articolo 4

in e, quanto all’articolo 8, calcolati

in si provvede per

l’esercizio con le disponibilità dell’U.P.B.

Art. 11.

Abrogazioni di norme

1. Gli articoli 5, 6, 7, 8 della legge regionale 20

novembre 2008, n. 15, sono abrogati.

Art. 12.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta

ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e

di farla osservare come legge della Regione.