Avv. Ester Mauro Scucces risponde: Bollette idriche salate o incomprensibili, Cosa fare in questi casi? Con questo articolo sul MDS si inaugura la rubrica “L’avvocato risponde”. Per le vostre domande ai nostri legali potete scrivere all’indirizzo email redazioneilmattinodisicilia@gmail.com
“Avvocato, m’arruau na carta!”
Spesso ci si deve rivolgere a un legale per riuscire a decodificare una bolletta idrica, documento divenuto ormai di non facile lettura. Numeri, calcoli, conguagli e prezzi spesso oltre misura, rispetto ai consumi medi familiari per periodo.
Andiamo per ordine, che cosa deve saltare all’occhio dell’utente in questi casi?
In primo luogo, il consumo. Se a parità di tariffa e di utilizzo della risorsa idrica per il medesimo periodo, il conto risulta sensibilmente aumentato, qualcosa potrebbe portare a considerare la presenza di una perdita occulta di acqua o di un malfunzionamento del contatore. In questi casi è necessario segnalare senza ritardo al gestore il disagio riscontrato, così da valutare l’entità del guasto, i termini per la riparazione e il conseguente ricalcolo dei costi in bolletta.
CONSUMI ADEGUATI E QUANTIFICATI
I consumi devono infatti essere sempre adeguati e quantificati, non essendo più consentita l’applicazione di costi a scaglione, forfettari o comunque predeterminati e indipendenti rispetto alla quantità di risorsa effettivamente utilizzata dall’utente. L’acqua è un bene essenziale e pubblico, che non può in alcun modo essere oggetto di privatizzazione (per quanto le aziende che si occupano della sua gestione hanno oramai più spesso struttura di società private a partecipazione pubblica, vedesi la nostra Iblea Acque S.p.A). Questo dovrebbe garantire ai cittadini una calmierazione dei prezzi di risorsa a degli standard tariffari applicati perequativamente, per metro cubo di acqua, a tutti residenti di una determinata area geografica. Le eventuali oscillazioni nelle tariffe quindi difficilmente potrebbero andare a giustificare un aumento anomalo dei costi in bolletta. Dunque, si ribadisce, occhio ai consumi!
In seconda battuta, bisogna fare attenzione al periodo di riferimento dei consumi citati in fattura. Può succedere che dopo anni giunga alla nostra cassetta della posta una bolletta idrica incomprensibilmente esosa, a titolo di consumi pregressi e/o conguagli. In questo caso è bene ricordare che a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, tutte le bollette relative a gas, luce e acqua, riportanti scadenza oltre il 1° Gennaio 2020, sono soggette a prescrizione di 2 anni e non più 5, com’era una volta. Questo significa che, se il fornitore della risorsa non ne reclama il pagamento per i 2 anni successivi, il suo diritto a quel pagamento si estingue. Inoltre, è obbligo di fornitori e gestori recapitare un numero minimo di bollette all’anno che permettano all’utente di vedersi distribuito il carico di spesa in più battute e non tutt’in una volta e con scadenza a stretto giro. Le fatture devono altresì venire emesse entro un massimo di 45 giorni dall’ultimo giorno del periodo di riferimento. Ciò comporta che tutte quelle maxibollette riportanti cifre astronomiche, emesse spesso ben oltre 45 giorni dal periodo di riferimento, di per sé sole farebbero sorgere in capo agli utenti il diritto a ottenere un indennizzo o, nei casi più estremi, un vero e proprio risarcimento dei danni, per violazione degli standard qualitativi stabiliti dallo Stato per fornitori e gestori dei servizi di approvvigionamento idrico.
In ultima battuta, se in bolletta o sul contratto di fornitura sono riportati limiti all’utenza nel suo diritto a presentare reclami avverso bollette errate o ancora, dovesse venire intimato al fruitore che, al mancato pagamento, il gestore si riserva il diritto insindacabile di interrompere la fornitura idrica, è possibile che si tratti di clausole nulle o invalide, in quanto contrarie a quanto previsto dallo stesso Codice del Consumo (D.lgs 206/2005). Pertanto, se i costi sono inspiegabilmente salati, la bolletta fa riferimento a consumi troppo risalenti nel tempo e se in essa sono presenti inquietanti diciture del tipo “i reclami non danno diritto alla sospensione del pagamento” e “in caso di mancato pagamento verrà sospesa la fornitura”, il consiglio è quello di recarsi da un Professionista, così da opporsi ad eventuali ingiunzioni di pagamento di dubbio fondamento e, più in generale, per difendersi da condotte del fornitore potenzialmente scorrette, lesive e contrarie alla legge e a tutte quelle linee guida dettate dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) a tutela degli utenti.
I fornitori delle risorse idriche, devono dunque attenersi non solo alle norme generali contenute nel codice civile, ma anche alle delibere dell’ARERA e alle disposizioni del Codice del Consumo, poste a tutela dell’utente finale, che non può divenire oggetto di manipolazioni arbitrarie e unilaterali volte a privarlo di un bene essenziale quale è l’acqua.
Avv. Ester Mauro Scucces