Last updated on 3 marzo 2021
Il Cga ha dato ragione alle guide turistiche siciliane. È stata pubblicata ieri la sentenza definitiva del CGA relativa alla controversia originante dal diniego opposto dall’Assessorato regionale al Turismo siciliano alla richiesta da parte di numerosi accompagnatori turistici di esercitare la professione di guida turistica senza essere in possesso della necessaria abilitazione, così come previsto dalla norma regionale sulle professioni turistiche. In primo grado il Tribunale amministrativo regionale Catania, in accoglimento dei ricorsi degli accompagnatori, aveva consentito agli stessi l’iscrizione all’albo delle guide turistiche.
Il Consiglio di giustizia amministrativa, con sentenza del 31 gennaio 2018, n. 38 ha accolto in pieno i principi sostenuti negli appelli presentati dall’Avvocatura dell Stato in rappresentanza dell’Assessorato regionale al Turismo e dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi che hanno brillantemente presentato l’intervento ad adiuvandum per conto di numerose associazioni di categoria siciliane nonché di circa 200 guide turistiche a titolo individuale. Con motivazioni puntuali e precise, è stato ritenuto dal giudice che, alla luce del quadro normativo interno, sia nazionale che regionale, nonché in ragione del diritto dell’Unione Europea, le figure professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico sono e restano ben distinte.
Guide turistiche: non esiste discriminazione alla rovescia con colleghi Ue
La sentenza ha inoltre chiarito che, sulla base delle norme e della giurisprudenza dell’Unione europea, nella fattispecie in esame non esiste alcun tipo di discriminazione alla rovescia degli accompagnatori turistici rispetto alle guide provenienti da altri Stati dell’Unione che esercitano occasionalmente la professione di guida turistica in Italia senza essere iscritte ad un albo italiano. Gli accompagnatori appellati, infatti, esercitano una professione turistica in via stabile e non in maniera temporanea e occasionale.
Il collegio giudicante ha, in conclusione, ritenuto che la decisione di primo grado impugnata era errata, ha affermato che permane nell’ordinamento la distinzione tra guida turistica e accompagnatore turistico e che la legge regionale sulle professioni turistiche n. 8/2004 mantiene la sua efficacia. L’appello è stato ritenuto fondato e sono state annullate tutte le sentenze di primo grado.
Come afferma Corinna Scaletta, presidente di Federagit Confesercenti Sicilia, “Tale sentenza è una vittoria per la tutela della professione delle guide turistiche a livello nazionale e non solo regionale. Se la distinzione tra le due professioni non fosse stata riconosciuta, chiunque in possesso di un’abilitazione di accompagnatore turistico, anche conseguita in altro Paese, avrebbe potuto vedersi riconosciuto il diritto di esercitare come guida turistica senza essere in possesso di alcuna abilitazione conseguita a seguito del superamento di apposite verifiche. Ciò avrebbe arrecato un notevole danno alla professionalità delle guide turistiche italiane nonché alla tutela del turista consumatore e alla professionalità dei Tour Operator che vendono servizi di guida turistica.”
“Tale sentenza” – afferma Vittorio Messina Presidente Nazionale Assoturismo – “è di fondamentale importanza per prevenire ulteriori tentativi politici di introdurre con legge la figura della “guida accompagnatore “ e si pone quale chiaro riferimento per l’ottenimento di una normativa quadro statale che possa disciplinare le professioni del turismo in Italia”. “Il turismo costituisce “- conclude Messina – “una risorsa economica molto importante per cui occorre pretendere il massimo della professionalità in tutti gli ambiti, nel rispetto delle diverse professioni.”
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