Clausole vessatorie e parte debole del contratto. L’avvocato Ester Mauro Scucces spiega cosa sono e come tutlarsi.
“Avvoca’, mi hanno fatto firmare una cosa che però non mi convince”
Croce e delizia del lavoro quotidiano di un legale è quella di aiutare i propri clienti a difendersi da eventuali abusi perpetrati da soggetti con i quali hanno in essere un contratto. Quando alcuni passaggi di questi accordi determinano un evidente squilibrio di obblighi a carico di una sola delle parti, ci si trova presumibilmente di fronte a un classico esempio di inserimento a contratto di clausole vessatorie. Come evoca lo stesso nome, infatti, tali clausole stabiliscono vantaggi per un solo contraente, andando di converso a vessare e caricare la parte negoziale più “debole” di obblighi particolarmente gravosi. Non bisogna temere però, per legge infatti queste clausole, se non espressamente accettate, sono da considerarsi invalide, senza che ciò comporti la caducazione dell’intero accordo, che rimane pertanto efficace in tutte le altre parti.
Nonostante per principio generale venga riconosciuta a ogni individuo una certa autonomia contrattuale, che consente alle parti di stabilire liberamente il contenuto e la forma di un accordo da stipulare, è anche vero che ogni clausola, sia essa vessatoria o meno, per essere considerata valida o efficace, deve rispettare determinate condizioni di legge.
Procedendo con ordine, il contratto è sostanzialmente un incontro di volontà tra due o più interessati a un accordo di natura patrimoniale. Spesso però, le parti intervenute possono trovarsi in condizioni di disparità tra loro, delineandosi, da un lato, una parte negoziale forte e, dall’altro, una controparte negoziale debole. Con parte negoziale debole, si intende infatti il contraente che si trova a ricoprire un ruolo di subordinazione rispetto a chi predispone l’accordo stesso, basti pensare al dipendente che firma un contratto con il futuro datore di lavoro o al cliente di un’agenzia assicurativa che sottoscrive una polizza con quest’ultima o, più in generale, a qualcuno che versa in uno stato di necessità economica e di urgenza e si trova ad accettare condizioni sfavorevoli pur di ottenere, ad esempio, la concessione di un finanziamento da una Banca o di un’abitazione in locazione. In sostanza la parte debole è quella che ha minori possibilità di influire sul contenuto del contratto.
Con obblighi maggiormente svantaggiosi a carico di uno solo dei contraenti si intendono generalmente tutte quelle condizioni e impegni risultanti da clausole contrattuali che, ad esempio, limitano la responsabilità di una parte in caso di danni nei confronti dell’altra, stabiliscono a carico di una parte il pagamento di un onere fuori misura oppure, ancora, consentono a una parte di modificare unilateralmente il contratto senza il consenso dell’altra. Come è immaginabile, ad essere spesso caricata di questi obblighi maggiormente svantaggiosi è proprio la parte debole.
Per scongiurare che ciò accada e per favorire una contrattazione equilibrata, in molti casi, il Legislatore ha previsto normative con il preciso scopo di proteggere il contraente più debole dagli abusi della parte più forte, come nel caso della disciplina relativa alle clausole vessatorie (artt. 1341 e 1342 del Codice Civile).
Questi articoli del Codice Civile stabiliscono che in tutti gli accordi che generalmente prevedono una parte forte che redige le condizioni contrattuali e una parte debole che è chiamata ad accettarle o meno, le clausole che determinano un significativo squilibrio tra i contraenti, devono essere oggetto di un’espressa approvazione da parte di quest’ultima, altrimenti la clausola vessatoria stessa sarà da considerarsi nulla. In altre parole, per essere efficaci, tali clausole devono essere portate all’attenzione della parte che non le ha redatte, la quale deve manifestare esplicitamente il proprio consenso, apponendo la cosiddetta “doppia firma”.
Spesso nascoste per evitare che saltino all’occhio i palesi svantaggi a carico del contraente più debole, è bene ricordare che, anche nel caso in cui, in chiusura di contratto, venga inserita la dicitura “io sottoscritto dichiaro di accettare espressamente le clausole x, y, z”, si è sempre liberi di sottoscrivere l’intero accordo pur senza accettare espressamente le clausole vessatorie.
Se non ho altra scelta che accettare espressamente clausole vessatorie? Sovente accade, soprattutto in ambito lavorativo e consumieristico, che vengano fatte accettare, ob torto collo, condizioni contrattuali svantaggiose, facendo leva sullo stato di necessità umana ed economica che rende di fatto una delle parti più vulnerabile rispetto all’altra. In mancanza di alternative, la parte più debole di un patto difficilmente disporrà delle risorse necessarie per condurre una trattativa equilibrata e quindi risulterà più propensa ad accettare condizioni contrattuali gravose e fortemente limitative dei propri diritti. Approfittare della vulnerabilità di una persona per carpirne il consenso è comunque un comportamento che merita di essere approfondito con l’aiuto di un avvocato e in alcuni casi di essere segnalato alle autorità competenti e di trovare tutela nelle giuste sedi. Infatti, seppur formalmente accettata e validata da una doppia sottoscrizione, spesso, dietro una clausola particolarmente onerosa possono celarsi vizi e alterazioni del consenso che hanno deliberatamente costretto la parte più debole a determinarsi contrariamente ai propri interessi.
Di norma, però, onde evitare contratti capestro o comunque pericolosamente squilibrati e a vantaggio di una sola delle parti, prima di apporre qualsiasi firma, è bene leggere con attenzione ogni clausola, non sottrarsi alla trattativa su tutti quei punti che convincono meno e chiedere ogni informazione utile, facendosi aiutare, ove necessario, da un professionista legale. In poche parole: firmare consapevolmente rimane il rimedio più efficace contro gli abusi contrattuali!
Avv. Ester Mauro Scucces
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