Mantenimento non pagato, cosa succede? Ne parla l’avvocato Maria Francesca Placenti in questo nuovo appuntamento con la rubrica l’avvocato risponde
Obbligo di Mantenimento: Come ottenere il pagamento diretto dal datore di lavoro del coniuge obbligato se questo non adempie?
La riforma Cartabia in materia di diritto di famiglia ha introdotto significative novità in tema di provvedimenti economici a favore del coniuge separato o divorziato, nonché della prole, con l’intento di semplificare e garantire una maggiore effettività nelle procedure di tutela dei diritti economici dei coniugi e dei figli. Un aspetto centrale di tale riforma è rappresentato dall’introduzione dell’art. 473-bis.37 del codice di procedura civile, che ha semplificato l’iter per il coniuge creditore, destinatario dell’assegno di mantenimento per sé o per i figli, al fine di ottenere il pagamento direttamente dal terzo, quale il datore di lavoro o l’ente pensionistico del coniuge obbligato.
Come procedere per il recupero diretto del mantenimento?
La norma introdotta con l’art. 473-bis.37 c.p.c. ha il merito di semplificare il procedimento di recupero delle somme dovute, consentendo al coniuge creditore di ricevere direttamente il mantenimento senza dover intraprendere un’azione legale complessa. La disposizione, infatti, riprende la struttura della procedura già prevista per l’assegno di mantenimento nel contesto del divorzio (Legge n. 898/1970, art. 8), ma la estende anche alla separazione e alle relative dinamiche economiche.
In pratica, il coniuge o semplicemente il genitore creditore – beneficiario dell’assegno di mantenimento o di divorzio e/o dell’assegno per i figli – può ora ricorrere a una procedura stragiudiziale, senza dover necessariamente presentare un ricorso al Tribunale.
Il primo passo per il coniuge creditore consiste nell’inviare una formale diffida (tramite PEC o raccomandata A/R) al coniuge obbligato, intimandolo ad adempiere. Se, dopo almeno 30 giorni dal ricevimento della diffida, il coniuge obbligato non provvede al pagamento, il creditore può procedere notificando al terzo (datore di lavoro o ente pensionistico) il provvedimento – sentenza o accordo di negoziazione assistita – che stabilisce l’importo dovuto, richiedendo espressamente che tale somma venga versata direttamente al beneficiario.
Il terzo, ricevuta la richiesta, è tenuto a trattenere l’importo del mantenimento direttamente dallo stipendio o dalla pensione del coniuge/genitore obbligato, e a versarlo senza indugi al coniuge/genitore creditore. Questo rimedio può essere utilizzato non solo in caso di inadempimento relativo all’assegno di mantenimento, ma anche in caso di mancato adeguamento ISTAT dell’importo dovuto, che è obbligatorio per legge.
E se il terzo non adempie?
Nel caso in cui il terzo non adempia, la legge prevede che il coniuge creditore possa intraprendere un’azione esecutiva diretta nei confronti del terzo, rendendolo esso stesso debitore. In altre parole, se il terzo non provvede a versare le somme dovute, il coniuge/genitore creditore può avviare una procedura esecutiva per il recupero dei pagamenti, come se il terzo fosse un debitore diretto.
Qualora l’importo dovuto al coniuge obbligato sia già oggetto di pignoramento, il giudice dell’esecuzione dovrà provvedere alla ripartizione delle somme tra i vari creditori, tenendo conto della natura alimentare dell’assegno di mantenimento, che gode di una priorità privilegiata. In questo caso, il coniuge creditore potrà partecipare alla procedura esecutiva in corso, concorrendo con gli altri creditori, ma con una priorità riconosciuta dalla legge.