Il legislatore siciliano in materia edilizia, a distanza di oltre 15 anni, con la recente L.R. 10 agosto 2016, n. 16, ha recepito il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari (D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380), eliminando le perplessità sulla sua applicabilità in Sicilia, che talvolta è emerso sia in dottrina che in giurisprudenza.
Sull’ argomento Il Mattino di Sicilia ha incontrato Giuseppe La Greca, magistrato amministrativo presso il T.A.R. Sicilia, autore del nuovo repertorio, recentemente pubblicato da Maggioli, dal titolo “Il Testo unico dell’edilizia in Sicilia”.
Il libro si sviluppa secondo un’impostazione sinottica che ricomprende il testo unico statale e le disposizioni legislative regionali formalmente vigenti (non oggetto di abrogazione espressa), nei limiti in cui queste ultime siano “corrispondenti”, sul piano del contenuto, alle previsioni del medesimo testo unico.
Considerando la sua esperienza di magistrato dottore La Greca, qual è il suo giudizio complessivo sul testo normativo regionale?
Il mio giudizio complessivo sul testo regionale non ė del tutto positivo. A fronte di un primo timido passo verso la semplificazione normativa, la legge regionale, in primo luogo, non si ė limitata a far proprio il testo unico così come ė vigente in sede statale ma vi ha apportato alcune significative modifiche. Ciò, di per sè, rende oscura la disciplina e genera alcune difficoltà interpretative ed applicative per gli uffici degli enti locali, con conseguente possibile incremento del contenzioso. In secondo luogo il giudizio non è del tutto positivo per il merito delle modifiche apportate, per lo piú volte, più che a tutelare il territorio, ad incentivarne, in maniera più o meno esplicita, il “consumo”. Per non dire dell’assenza di iniziative volte a verificare l’impatto della regolamentazione, della mancata individuazione delle norme regionali tacitamente abrogate e di quelle che, in quanto ancora vigenti, necessitavano di una “risistemazione” all’interno di un unico testo legislativo, come del resto avvenuto quindici anni fa in sede statale.
In quali concrete difficoltà potrebbe imbattersi un cittadino in Sicilia rispetto al resto d’Italia ?
La previsione di modelli unici di istanze da inoltrare ai comuni e la tendenziale uniformità dei regolamenti edilizi, ove concretamente attuate, condurrà certamente ad una semplificazione per il cittadino. I veri problemi, per il vero, sorgono per la diversa qualificazione, operata dalla Regione, di alcuni istituti rispetto al testo unico statale, con una conseguente disparità di trattamento delle istanze edilizie. Una disciplina regionale differenziata, in Sicilia ammessa dallo Statuto autonomistico, deve essere rispettosa dei limiti delle competenze regionali e, tra gli altri, del canone della ragionevolezza.
Il Consiglio dei Ministri ha impugnato alcuni articoli del provvedimento: sulla legittimità di alcuni articoli della legge regionale. Quali rischi intravede dietro un eventuale sentenza di accoglimento da parte della Corte costituzionale ?
Più che parlare di rischi direi che una questione di legittimità costituzionale pendente sulla norma da applicare nell’ambito di un procedimento edilizio connota di incertezze il procedimento amministrativo e ciò sia per gli uffici sia per i destinatari dell’azione amministrativa. In questi casi bisogna pertanto operare con una certa prudenza. Peraltro mi risulta che sia stato già presentato un ddl di modifica della legge in relazione proprio ai pochi articoli impugnati. E’ auspicabile, a tal proposito, che l’ARS preveda la formazione obbligatoria per gli addetti agli uffici tecnici nonché specifiche misure anticorruzione, rendendo così più incisive quelle già previste qualche anno addietro, proprio per gli uffici tecnici degli enti locali, dallo stesso ordinamento regionale.
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