La dottoressa M.C. – giovane praticante di Porto Empedocle – ha partecipato, presso la Corte di Appello di Palermo, all’Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
In particolare, la dottoressa, avendo superato le prove scritte, è stata ammessa alla prova orale, poi sostenute nel novembre 2020.
All’esito della prova orale, la Commissione esaminatrice ha dichiarato la ricorrente non idonea, attribuendo alla stessa un punteggio insufficiente nelle materie oggetto di esame.
Ritenendo illegittimo il giudizio espresso nei propri confronti, la giovane ha impugnato – con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – gli atti della Commissione di Esame
In particolare, a mezzo del ricorso, è stato sostenuto come, nella riunione di determinazione dei criteri di valutazione e di individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati, fossero presenti solo avvocati ed un magistrato, con conseguente mancanza di una delle tre categorie previste dalla normativa di settore. In particolare, tra i presenti non figurava alcuno dei componenti di provenienza dal mondo accademico (Professore universitario o Ricercatore).
A sostegno delle proprie censure, gli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia hanno citato taluni recenti precedenti giurisprudenziali secondo i quali la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense non consente alle commissioni esaminatrici di operare in composizione diversa da quella prescritta,con conseguente illegittimità degli atti compiuti dall’organo irregolarmente composto.
Il TAR Sicilia Palermo Sez. III – Presidente dott.ssa Maria Cristina Quiligotti, Relatore dott. Roberto Valenti, condividendo le censure degli avvocati Rubino e Impiduglia, ha disposto “che l’Amministrazione, sollecitamente ed entro trenta giorni, proceda in seduta plenaria, con la partecipazione per ogni sottocommissione dei componenti di ogni categoria prevista dalla norma: a) alla rideterminazione dei criteri di valutazione; b) alla predisposizione delle nuove domande da sottoporre alla candidata”.
Per effetto della suddetta pronuncia del TAR Palermo la giovane praticante sarà sottoposta a “un nuovo esame orale innanzi una sottocommissione diversa da quella presso la quale ha precedentemente sostenuto la prova, previo preavviso non inferiore a 30 giorni”