Non merita il licenziamento in tronco il lavoratore che durante la pausa pranzo guarda film porno: la Cassazione, infatti, ha respinto il ricorso della Fiat che chiedeva di applicare la massima sanzione espulsiva nei confronti di un operaio dello stabilimento di Termini Imerese che aveva ammesso di aver visto film porno durante la pausa. Con la sentenza 20728 la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Palermo che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di Giuseppe Z.
La vicenda
Il licenziamento dell’operaio era stato convalidato dal Tribunale di Termini Imerese il 7 luglio 2010. In appello la Corte di Palermo aveva decretato l’illegittimità del licenziamento ordinando alla Fiat il rientro del dipendente con tanto di indennità pari alla retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali. La Fiat ha insistito in Cassazione rimarcando che il licenziamento era stato inflitto per giusta causa. Ma l’illegittimità del licenziamento è stata ribadita in quanto gli elementi raccolti contro il lavoratore non erano «sufficienti a fondare la certezza che durante l’orario di lavoro il dipendente si fosse dedicato alla visione dei filmati potendo, tutt’al più, alimentare il sospetto che ciò possa essere avvenuto che però non è idoneo a ritenere provato l’addebito». Inoltre la Cassazione fa notare che «le asserite ammissioni del dipendente restavano circoscritte al fatto di avere visto lo scorcio di un filmato a luci rosse durante la pausa mensa. Circostanza certamente diversa dall’aver impiegato l’orario lavorativo in attività diverse dalla prestazione».
Fuma spinelli
Diverso è stato invece il giudizio della Cassazione sul caso di un altro operaio Fiat, licenziato a Torino perché ha fumato spinelli durante l’orario di lavoro. In questo caso, secondo i giudici, il licenziamento è giustificato anche se il consumo di droghe leggere è depenalizzato.
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