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Green Public Procurement e Collegato Ambientale: le novità per gli appalti verdi

Il 2 febbraio è entrata in vigore la legge n. 221/2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, nota anche come Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità del 2014, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016 (link in basso).

Attesa ormai da qualche anno la legge ha seguito un iter lungo e difficile con una serie di passaggi e modifiche. Tra le importanti novità introdotte dai 79 articoli del Collegato Ambientale, distribuiti negli 11 capitoli, si segnala il Capo IV “Disposizioni relative al green public procurement” (artt. 16-22), che modifica anche il Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006), al fine di agevolare il ricorso agli appalti cosiddetti “verdi”.

Finalmente il Green Public Procurement: le misure previste

Non soltanto si riduce l’importo della garanzia a corredo dell’offerta del 30% per gli operatori in possesso di registrazione EMAS, del 20% per gli operatori in possesso della di certificazioni ambientali UNI EN ISO 14001 e per gli operatori in possesso del marchio Ecolabel, mentre possono usufruire della riduzione del 15% gli operatori che sviluppano un inventario di gas a effetto serra o un impronta climatica di prodotto (modifiche all’art. 75 del Codice degli appalti).

Si interviene anche sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa inserendotra i criteri di valutazione del bando il possesso di un marchio Ecolabel UE, i consumi di energia, le emissioni inquinanti e i costi complessivi riferiti all’intero ciclo di vita del bene o servizio oggetto dell’appalto (modifiche all’art. 83 del Codice degli appalti).

Ma soprattutto con la pubblicazione del Collegato Ambientale sembra sempre più concreta l’integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici grazie all’obbligatorietà degli acquisti sostenibili nella Pubblica Amministrazione ovvero il Green Public Procurement (GPP).

Il GPP previsto dalla Commissione europea con la Comunicazione 2003/302 come strumento per orientare le scelte delle pubbliche amministrazioni verso beni e servizi in linea con una politica sostenibile sempre più rispettosa dell’ambiente, favorisce la diffusione di tecnologie ambientali e contribuisce alla riduzione delle emissioni e della produzione dei rifiuti. Nel 2008, con il D.M. dell’11 aprile, l’Italia dà seguito all’invito della Commissione rivolto a tutti gli Stati membri di dotarsi di un Piano per l’integrazione delle esigenze ambientali negli appalti e approva il Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).

I criteri ambientali minimi

Ma è l’art. 18 del Collegato Ambientale che, con l’inserimento dell’art. 68 bis al Codice degli appalti, sull’applicazione dei criteri ambientali minimi, obbliga dal 2 febbraio 2016 le amministrazioni pubbliche a inserire i criteri ambientali minimi(CAM) nella documentazione delle gare per l’acquisto di beni e per l’affidamento di servizi rientranti nelle categorie previste dal PAN GPP.

I CAM – che si applicano nelle procedure di appalto sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario adottati con appositi decreti – corrispondono alle indicazioni specifiche di natura ambientale, ma anche etico e sociale, di specifiche categorie merceologiche, collegate alle varie fasi delle procedure di gara.

Le amministrazioni pubbliche (individuate dal PAN GPP al punto 5.1 con riferimento agli artt. 3 e 36 del Codice degli appalti) sono, dunque, obbligate a contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima, attraverso l’inserimento nella documentazione delle garealmeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti di adozione dei relativi CAM.

L’obbligo vale sia per i decreti già pubblicati sia per quelli successivi alla pubblicazione del Collegato Ambientale, pertanto anche per il decreto “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza”, in G.U. n. 16 del 21 gennaio (art. 18, comma 4).

Le categorie di affidamenti soggette all’obbligo

Più precisamente il Collegato Ambientale introduce, con il comma 1 dell’art. 18, l’obbligatorietà dell’applicazione dei CAM per tutte le forniture e gli affidamenti nelle seguenti categorie:

  • Lampade e moduli a LED per l’illuminazione pubblica (D.M. del 23 dicembre 2013, pubblicato in G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014)
  • Attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, come personal computer e stampanti (D.M. 13 dicembre 2013, pubblicato in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)
  • Servizi energetici per gli edifici (D.M. 7 marzo 2012, pubblicato nel S.O. n. 57 della G.U. n. 74 del 28 marzo 2012).

L’obbligo di applicare i CAM è invece ridotto al 50% del valore delle gare di appalto per le seguenti categorie di forniture e affidamenti (art. 18, comma 2) :

  • Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Allegato 1 al D.M. 13 febbario 2014 pubblicato sulla G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014);
  • Forniture e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro (Allegato 2 al D.M. 13 febbraio 2014, pubblicato in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014;
  • Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione (D.M. 13 dicembre 2013, pubblicato in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014);
  • Carta per copia e carta grafica (D.M. 4 aprile 2013, pubblicato in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013);
  • Ristorazione collettiva e derrate alimentari (Allegato 1 al D.M. 25 luglio 2011, pubblicato in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011);
  • Affidamento servizio di pulizia e fornitura prodotti per l’igiene (D.M. 24 maggio 2012, pubblicato in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012);
  • Prodotti tessili (Allegato 1 al D.M. 22 febbario 2011, pubblicato nel S.O. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011);
  • Arredi per ufficio (Allegato 2 al D.M. 22 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

I bandi (che dovranno contenere anche i criteri per l’integrazione dei CAM), i documenti di gara con le clausole contrattuali contenenti i criteri ambientali minimi e i soggetti aggiudicatari devono essere pubblicati sul sito internet dell’amministrazione pubblica che ha indetto la gara.

Per i semafori solo LED

L’art. 20 del collegato ambientale aggiunge il comma 8 bis all’art. 41 del D.Lgs. n. 285/1992, noto come “Nuovo codice della strada”, introducendo un’altra disposizione “green” con l’obbligo di usare le lampade a basso consumo energetico nel caso in cui sia necessario sostituire le lampade a incandescenza nelle lanterne semaforiche, comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED.

Il Collegato Ambientale ha anche previsto un sistema di controllo allungando l’elenco dei compiti dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all’art. 7 del Codice degli appalti. Dal 2 febbraio, infatti, l’Osservatorio, che si avvale delle sezioni regionali, provvederà a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PAN GPP.

“Made Green in Italy”, c’è il marchio ma manca il regolamento

Il collegato istituisce anche lo schema nazionale volontario “Made Green in Italyper la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, secondo la metodologia per la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF) di cui alla raccomandazione 2013/179 della Commissione Europea.

Per il funzionamento dello schema, che ha lo scopo di promuovere i prodotti innovativi riducendone l’impatto ambientale nel ciclo di vita e rafforzando i quelli italiani, bisognerà attendere il regolamento e l’emanazione del decreto per il Piano d’azione nazionale in materia di consumo e produzioni sostenibili (art. 21).

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