Il Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, con la sentenza n. 2814/2015, (Presidente ed estensore Nicolò Monteleone, depositata il 5 novembre 2015) ha accolto il ricorso proposto dal direttore d’orchestra A. G. G. difeso da Gaetano Armao nei confronti della Fondazione Teatro Massimo di Palermo (difesa da S. Petrucci) ritenendo illegittimo il silenzio serbato dalla sovrintendenza del Teatro sulla richiesta di accesso alle procedure di affidamento della direzione d’orchestra di un’opera.
La Fondazione è stata condannata a consentire l’accesso integrale agli atti legittimamente richiesti ed al pagamento delle spese processuali.
In particolare, la sentenza, nel rigettare tutte le tesi difensive, ha rilevato, da un lato, l’indubbio interesse qualificato del ricorrente “ad accedere alla documentazione richiesta, considerata altresì la propria posizione differenziata e la titolarità di una posizione giuridica soggettiva, anche meramente potenziale, in conformità al disposto dell’art.24, comma 7, della 1.241/1990”, dall’altro che: “a nulla può rilevare la circostanza, posta in risalto nella memoria della resistente Fondazione, che nella specie l’affidamento della direzione d’orchestra concerne una “scelta discrezionale”, in quanto, essendo incontestata la natura selettiva del procedimento seguito (attraverso l’esame dei curricula presentati), appare evidente come non si sia inteso esercitare una scelta meramente discrezionale, sottratta ad ogni sindacato”.
Si tratta, spiega Armao, di “un’importante pronuncia che impone alla Fondazione di rendere trasparenti ed accessibili le selezioni dei direttori d’orchestra, delle quali, invero, non si trova traccia nel sito della Fondazione – commenta Armao – la statuizione verrà immediatamente messa in esecuzione e di tale esito daremo informazione, per le determinazioni di competenza, alla Procura regionale della Corte dei conti, nonché all’Autorità Nazionale Anticorruzine che deve vigilare in materia, ma che pare non l’abbia ancora fatto”.
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