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Impignorabilità prima casa, il testo al vaglio delle Commissioni in Senato: ecco cosa prevede

Oggi al Senato arriva il testo della legge voto sull’impignorabilità della prima casa esitata dall’Ars e che vede come prima firmataria la deputata del Movimento 5 Stelle Vanessa Ferreri. Il testo, in discussione alle 15:30, è assegnato alle commissioni riunite Giustizia e Finanze e tesoro e dovrà ricevere pareri della commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Industria e Lavoro.

Il decreto, fermo al palo da oltre un anno, potrebbe subire un accelerazione importante e, presto, potrebbe arrivare al voto. Si tratta di un decreto molto atteso che potrebbe definitivamente cambiare il sistema delle esecuzioni immobiliari che oggi si muove attorno al D.L 83/015 del quale abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo. L’obiettivo di chi ha redatto il disegno di legge, è quello di incidere sui meccanismi di espropriazione immobiliare promossi dalle aziende e dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari, pur facendo in modo che tale intendimento non determini una sostanziale immunità per gli impegni contratti, anche per non danneggiare i creditori e non rischiare distorsioni nei comportamenti dei gruppi sociali, che potrebbero essere indotti ad organizzare il patrimonio su uniche abitazioni inattaccabili, e nel funzionamento del sistema creditizio. L’altra novità introdotta è quella relativa  al fatto che viene marcata una linea netta che segna una distinzione sostanziale, per quanto concerne i debiti contratti con l’erario, tra quanti abbiano ispirato i propri comportamenti al rispetto della legalità e abbiano correttamente assolto i propri obblighi nei confronti dello Stato, perlomeno fino a quando non ne siano stati impossibilitati per ragioni indipendenti dalla propria volontà, e quanti, al contrario, abbiano riportato condanne per reati di particolare gravità o abbiano coscientemente eluso i propri obblighi.

Ma quali sono le novità introdotte nel disegno di legge sottoposto a valutazione del Senato? Tutto si muove dall’introduzione, dai primi articoli che, fondamentalmente, mettono dei paletti saldi a tutto il testo:

«non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende e istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, l’unico immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

1) che esso sia adibito a civile abitazione del debitore;

2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell’atto di pignoramento, non siano in atto pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell’ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che inoltre, nell’arco temporale di cui al numero 1), non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti altri immobili;

3) che il valore del fabbricato di cui al numero 1) sia inferiore ad euro 500.000. Il valore dei fabbricati, ai predetti fini, è calcolato in misura pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 52, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti

 

L’articolo 1 è poi completato dal 5 con l’esclusione dalla tutela degli immobili di lusso: «non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore e in cui lo stesso risieda anagraficamente, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo del debitore o di suoi parenti o affini di primo grado che in esso risiedano anagraficamente in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, di concessione in uso o di comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili per civile abitazione nel territorio della stessa provincia di residenza»

La novità sta anche del fatto che vengono tutelati gli immobili di esercizi di impresa alle seguenti condizioni:

«non dà corso all’espropriazione se l’unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all’esercizio di imprese, arti e professioni, è adibito all’esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che lo utilizzino in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili aventi le stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l’esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento;

  1. b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventi mila euro. In caso di superamento di tale soglia, l’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

L’agente della riscossione non procede all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni di cui ai commi 1 e 2, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato al comma 1 (120 mila euro)

Le Deroghe

In deroga a quanto stabilito dai primi articoli, l’agente della riscossione dà corso all’espropriazione nei casi in cui a carico del debitore:

  1. a) sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 ovvero ricorra una delle cause ostative di cui all’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

  2. b) o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura: sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile penale per uno dei reati di cui all’articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis e 648- ter del codice penale e di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII, del codice penale diversi da quelli sopra richiamati, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui agli articoli 2, commi da 1 a 3, 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; per uno dei reati di cui all’articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e all’articolo 2, comma 1-bis, del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito. Siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le deroghe di cui alla lettera non si operano se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Le deroghe non operano qualora il debitore dimostri in sede amministrativa o innanzi al giudice di essersi trovato nella impossibilità, indipendente dalla propria personale volontà, di adempiere in tutto o in patte gli obblighi di legge ivi indicati

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