In arrivo le nuove tariffe per gli amministratori giudiziari. Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 25 settembre 2015, ha infatti approvato lo schema di DPR che, in attuazione dell’art. 8 del D.lgs. 14/2010, stabilisce le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione.
Si tratta di un provvedimento atteso da tempo per assicurare l’uniformità, l’economicità e la trasparenza delle prassi giudiziarie e, nel contempo, l’efficace gestione dei patrimoni illeciti destinati alla confisca e alla successiva destinazione sociale.
Come si evince da una nota di Palazzo Chigi, il decreto assume, come modello di riferimento, la disciplina regolamentare in materia spettante ai curatori fallimentari e al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo. I procedimenti di prevenzione disciplinati dal Codice antimafia presentano infatti, in merito alla gestione dei beni sottoposti a sequestro (o a confisca), innegabili elementi di connessione con le procedure concorsuali.
Si è però operato un adattamentodei criteri propri della materia fallimentare, poiché questi riguardano la liquidazione del compenso complessivamente dovuto alla conclusione della procedura concorsuale (la cui ragionevole durata è fissata in 6 anni), quando invece l’attività dell’amministratore giudiziario, da remunerare sulla base del regolamento in esame, cessa al momento della pronuncia del provvedimento di confisca di primo grado. La riduzione è stata compiuta tenendo conto espressamente della maggiore delicatezza dell’incarico di amministratore in contesti di criminalità organizzata.
Le percentuali adottate nello schema di decreto consentono, pertanto, una sensibile riduzione dei compensi attualmente liquidati dagli uffici giudiziari. Nello specifico, il compenso dovrà essere stabilito sulla base discaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stimaredatta dall’amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni. Si è dunque dato rilievo al valore dell’azienda, che non deve essere in alcun modo confuso con il fatturato (criterio previsto invece attualmente per le amministrazioni straordinarie), né con i ricavi lordi (parametro contemplato per le procedure fallimentari). Il valore dell’azienda va determinato detraendo i debiti; si tratta dunque di un criterio che preclude il ricorso ad altri commisurati su indici contabili che non tengono conto dell’esposizione debitoria dell’impresa.
Nei mesi scorsi il Consiglio nazionale dei Commercialisti si era opposto duramente ai nuovi criteri indicati nelle precedenti bozze del decreto, sostenendo l’inopportunità che la disciplina dei compensi degli amministratori giudiziari fosse mutuata dalla normativa dettata dai curatori. Secondo il CNDCEC, infatti, sarebbe stato preferibile fare riferimento alla vigente tabella riguardante la liquidazione giudiziale dei compensi per le professioni regolamentate di cui al DM 140/2012, opportunamente adattata alla specificità e alla delicatezza del ruolo. Il rischio derivante dalla riduzione dei compensi – aveva denunciato il CNDCEC – riguarda la possibilità che sempre meno professionisti vogliano svolgere tale incarico, già particolarmente complesso sul piano dell’attività professionale.
ALBO. “L’operatività dell’Albo degli amministratori giudiziari è una cosa che stiamo sollecitando da moltissimo tempo”. Così a“Dentro i fatti, con le tue domande”, l’approfondimento di Sky TG24, il procuratore nazionale dell’Antimafia Franco Roberti, parlando dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, previsto da tempo ma non ancora attuato.
“Ora – ha spiegato – sembra che le cose si possano sbloccare, ma naturalmente è essenziale che si faccia, perché l’Albo degli amministratori consente di assegnare gli incarichi in condizioni di trasparenza, di rotazione, di riconoscimento della professionalità specifica degli amministratori per certi determinati incarichi. È uno strumento indispensabile”.
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