Nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n.2 dell’11 gennaio è stata pubblicata la legge con oggetto le norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato. È opportuno ricordare che il disegno di legge originario è d’iniziativa del governo regionale ed è stato convertito in legge dall’Assemblea nella seduta del 30 dicembre scorso, relatrice in aula è stata la parlamentare Palmeri. La legge regionale n.2 del 2013 riconosce nelle sue premesse l’alto valore sociale, ambientale, culturale, economico dell’acqua. La nuova norma evidenzia che la Regione procede alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale. Il territorio regionale è riorganizzato in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale. Inoltre, viene avviato il processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali esistenti, secondo principi di solidarietà ed equità. Le attuali autorità d’ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dall’11 gennaio. Le funzioni di commissario straordinario e di liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte autorità. I commissari dureranno in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre l’11 giugno 2013. Con una successiva legge regionale le funzioni delle autorità d’ambito saranno trasferite ai Comuni, che le eserciteranno in forma singola o associata senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Con la medesima legge regionale, da emanarsi entro l’11 giugno 2013, saranno disciplinate le modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e le modalità di tutela dei rapporti di lavoro eventualmente in essere facenti capo alle autorità d’ambito. La l.r. n.02/2009 precisa, inoltre, che in ogni caso i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato continueranno la gestione diretta.