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Responsabilità Civile Medica: Cosa è cambiato a livello assicurativo? Di Federica Leone

Federica Leone, specialista RC Professionali, in questo articolo ci parla della responsabilità civile medica

Cari medici o meglio esercenti la professione sanitaria. Avete sentito parlare della Legge Gelli Bianco e di quanto la vostra responsabilità sia variata? Andiamo ad approfondire quali aspetti è necessario tenere conto all’ interno delle condizioni contrattuali delle polizze assicurative e spieghiamo brevemente la riduzione di responsabilità che il legislatore ha voluto operare al fine di farvi adempiere in maniera più serena alle obbligazioni di mezzi che avete con i vostri pazienti.

Secondo la legge del 8 Marzo 2017 – confermata dai Decreti attuativi – pone a carico della struttura pubblica e/o privata la responsabilità contrattuale, mentre il dipendente / esercente la professione sanitaria che presta servizio presso la struttura risponde per responsabilità extra contrattuale. Tale responsabilità resta in capo anche medico dipendente che presta la sua attività in intramoenia. Cosa comprendiamo con questo primo aspetto normativo? Che il Medico dipendente ha necessità di una polizza a copertura della colpa grave che lo tenga indenne dalle azioni di rivalsa da parte della struttura, a seguito di sentenza passata in giudicato da parte dell’ organo preposto (per non più di 3 annualità della sua retribuzione annua lorda). Specifichiamo inoltre che per questa tipologia di specialista medico, non sono stati stabiliti massimali minimi di adeguamento, come per chi presta attività in libera professione.

Per il medico libero professionista, la legge definisce il vincolo di responsabilità contrattuale tra medico e paziente stabilendo anche dei massimali minimi in base alla tipologia di attività prestata, per sinistro e per anno assicurativo.

Massimale Minimo per sx 1 Mio e 3 Mio per anno per gli esercenti la professione sanitaria senza attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.

Massimale Minimo per sx 2 Mio e 6 Mio per anno per esercenti la professione sanitaria con attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.

Concludiamo con delle “rassicurazioni” e ricordando che è bene iniziare ad adeguare i massimali minimi e a rivedere le proprie condizioni contrattuali di riferimento, in virtù del fatto che alla confermata retro di 10 anni obbligatoria si aggiungono la responsabilità solidale, esclusione disdetta per sinistro, e l’azione diretta del danneggiato ma di questo ve ne parlerò più approfonditamente nel prossimo articolo insieme al Bonus Malus.

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Federica Leone

Specialista RC Professionali

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