Revenge Porn: cos’è e come difendersi? Risponde l’avvocato Iris Musso

iris musso avvocato

Revenge porn, cos’è e come difendersi? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Iris Musso per la rubrica l’avvocato risponde

IL REVENGE PORN

Negli ultimi anni, il fenomeno del revenge porn, ovvero la diffusione illecita di immagini o video intimi senza il consenso della persona coinvolta, ha attirato sempre più attenzione, sia per il suo impatto devastante sulle vittime sia per la necessità di un intervento giuridico adeguato.

LA DIFFUSIONE DEL FENOMENO. I DATI

Secondo i dati di una ricerca americana il 90 % delle vittime di questo reato sono donne.

Secondo la Polizia delle Comunicazioni il fenomeno in Italia sta raggiungendo picchi preoccupanti. Uno studio del 2018 dell’Osservatorio nazionale dell’adolescenza ha rilevato che il 6% dei giovanissimi fra gli 11 e i 13 anni invia abitualmente proprie immagini a sfondo sessuale per via telematica, con una prevalenza (2 su 3) di ragazzine. Con l’aumento dell’età (14 -19 anni) si incrementa la percentuale (19%) di chi invia, anche al solo partner, materiale intimo.

LA NORMATIVA ITALIANA SUL REVENGE PORN

In Italia, la Legge n. 69 del 19 luglio 2019 ha introdotto l’art. 612 ter c.p. che punisce il reato di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”; la nuova fattispecie è comunemente definita Revenge porn.

L’esigenza di una criminalizzazione ad hoc è stata rinvenuta nella profonda offensività del fatto-reato, in base al quale il reo – per le più svariate motivazioni, di rancore personale, per vendetta ovvero per recare puramente un danno – divulga video od immagini afferenti l’intimità del proprio partner o di altra persona, senza che questi abbia prestato il consenso alla diffusione o alla cessione dei contenuti che li ritrae.

A tal proposito si osservi come, prima dell’introduzione della novella legislativa di cui all’art. 612-ter c.p., i medesimi comportamenti erano suscettibili di essere ricompresi in differenti incriminazioni, le quali spaziavano dal reato di diffamazione (art. 595 c.p.), a quello di lesione alla privacy (art.167, d.lgs. n.196/2003) – questi delitti oggi devono ritenersi assorbiti dal nuovo delitto – o di stalking (art.612-bis c.p.).

CONTESTO DELLA CONDOTTA. IL WEB

La divulgazione di immagini di contenuto strettamente privato, contro la volontà del soggetto ritratto, raggiunge una straordinaria diffusività attraverso il mezzo telematico.

Il delitto è commesso quindi quasi sempre attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, utilizzando social network, app di messaggistica, mailing list, chat, ecc., la cui finalità è quella di diffusione su larga scala delle immagini e dei video.

IL REATO DI “DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI” – ART. 612 TER C.P.

Il primo comma punisce – con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 5.000,00 a € 15.000,00 – chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.

Essendo tipiche le modalità di estrinsecazione del reato sembra restare esclusa la mera detenzione del materiale ad uso personale.

Il secondo comma punisce con le stesse sanzioni le condotte di invio, consegna, cessione, diffusione o pubblicazione delle immagini o dei video di cui al primo comma da parte di chi li ha a sua volta ricevuti o comunque acquisiti.

Inoltre, la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è

aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il revenge porn non è solo una questione di diritto penale, ma anche un problema sociale e culturale. Le vittime subiscono danni psicologici significativi, tra cui ansia, depressione. Non è un caso che si parli di stupro virtuale poiché l’effetto che si determina consiste in violenze psicologiche o abusi che ledono la libertà sessuale e l’autodeterminazione della vittima.

COME TUTELARSI

La prima forma di tutela da questo genere di reato è innanzitutto preventiva.

Sebbene la normativa italiana abbia fatto importanti passi avanti, tuttavia il contrasto al revenge porn richiede un approccio integrato, che includa la prevenzione e l’educazione. Sensibilizzare i cittadini sull’importanza del consenso e sui rischi legati alla condivisione di immagini intime è fondamentale per prevenire questi episodi.

E poi è importante l’intervento delle Forze dell’Ordine al fine di assicurare una rapida tutela delle vittime, accolte dagli operatori senza pregiudizi e protette nella loro riservatezza.

La vittima può inoltre presentare denuncia – querela. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Presentare denuncia querela per questo genere di fatti deve però rilevarsi vantaggioso per la parte offesa in quanto, oltre a determinare l’avvio delle indagini volte all’individuazione dell’autore, le deve permettere di avere un ausilio tecnico per individuare i siti web sui quali sono stati diffusi i contenuti intimi e ottenerne la successiva cancellazione.

Appare, infatti, decisivo il coinvolgimento dei gestori degli spazi web interessati ai fini dell’acquisizione dei relativi dati telematici di inserimento dei file e per la conseguente loro rimozione al fine di interrompere gli effetti pregiudizievoli dell’ulteriore esposizione pubblica.

CONCLUSIONI

Il revenge porn rappresenta quindi una sfida giuridica e sociale che richiede una risposta decisa e coordinata. La legge italiana offre degli strumenti per punire i colpevoli e tutelare le vittime, ma è necessario continuare a lavorare per rafforzare la consapevolezza collettiva sul tema e per promuovere un cambiamento culturale che ponga al centro il rispetto della dignità e della privacy di ogni individuo.