Riforma degli appalti in Sicilia. Il consiglio dei ministri sospende l’impugnativa. La decisione è arrivata in attesa di ulteriori approfondimenti giuridici. Ance Sicilia commenta: “L’impugnativa avrebbe messo a rischio di revoca tutte le gare aggiudicate nel frattempo fino alla sentenza della Consulta”. Il Consiglio dei ministri, dunque, ha deciso di sospendere, in attesa di ulteriori approfondimenti giuridici, il provvedimento di impugnativa davanti alla Corte costituzionale della legge n.14/2015 della Regione Siciliana, che riforma la normativa regionale in materia di appalti pubblici.
“Infatti – incalza Cutrone – , dall’entrata in vigore della legge le sette gare finora celebrate hanno visto la partecipazione di molte più imprese rispetto al passato; sono stati esclusi i soliti furbi che, presentando ribassi eccessivi grazie a capitali dubbi e tagli su qualità e costo del lavoro, avevano finora monopolizzato il mercato; e l’aggiudicazione è andata a imprese che operano per lavorare e non per speculare e che, appunto, hanno presentato ribassi congrui con la valutazione reale dei progetti da realizzare”.
“A questo punto – conclude Cutrone – il governo nazionale e quello regionale dialoghino fattivamente per concludere positivamente la verifica di costituzionalità della riforma regionale degli appalti – nata con il contributo di tutte le sigle di imprenditori, professionisti e sindacati riunite nella Consulta regionale delle costruzioni – assicurando al settore un percorso giuridico capace di coniugare sempre più la trasparenza allo sviluppo degli investimenti e di sostenere la speranza dei siciliani onesti”.
NOTA DEL MIT. Nei giorni scorsi il ministero delle Infrastrutture ha inviato all’assessore regionale alle Infrastrutture, Giovanni Pizzo, una nota nella quale si rileva che il nuovo articolo 6 bis, primo secondo, terzo e quarto periodo, fissa criteri non conformi a quelli indicati dal Codice dei contratti pubblici, e si segnala “l’inadeguatezza di un meccanismo che determina in modo casuale la variazione in aumento o in diminuzione, poiché la conseguenza è che si determina una sostanziale variazione del numero delle offerte escluse automaticamente, rispetto all’esclusione automatica che ne è derivata finora”.
Ricordiamo che la legge n. 14/2015 prevede che fino al 31 dicembre 2015 (termine di cui all’articolo 253, comma 20 bis, del Codice Appalti), il comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale n. 12/2011 è sostituito dal nuovo comma 6 e dai nuovi commi 6 bis, 6 ter e 6 quater.
COMMA 6 BIS. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata – al comma 6 bis – dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi.
L’incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest’ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
COMMA 6 TER. Il comma 6 ter stabilisce che le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell’offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell’offerta.
COMMA 6 QUATER. Infine, il comma 6 quater dispone che, con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell’offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell’offerta e l’esecuzione delle opere.
PIZZO. “Se la legge sugli appalti venisse impugnata si favorirebbe la mafia – aveva detto alla vigilia del Cdm l’assessore regionale Pizzo – Due giorni fa abbiamo ricevuto i rilievi della presidenza del Consiglio dei ministri, ai quali abbiamo già risposto. Domani la legge passa al vaglio del Cdm, che dovrà decidere se impugnarla oppure no. Se lo Stato vuole favorire l’inquinamento mafioso degli appalti tramite cartelli faccia l’impugnativa” Secondo il Cdm la legge siciliana viola le norme comunitarie sulla libera concorrenza. “Lo Stato – ha aggiunto Pizzo – si sta nascondendo dietro l’Europa. Ho chiesto al ministro Delrio di riflettere. Questa vicenda è bianca o nera. Mi appello ai siciliani onesti. Le imprese disoneste saluteranno con favore un eventuale impugnativa”.