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Risarcimento malasanità, come ottenerlo? risponde l’avvocato Maria Francesca Placenti

Risarcimento malasanità, come ottenerlo? la risposta dell’avvocato Maria Francesca Placenti. Con questo argomento continua la rubrica del MDS l’avvocato risponde

Se hai subito una diagnosi errata o tardiva, un’infezione ospedaliera, un errore chirurgico, o più in generale sei stato vittima di un trattamento sanitario inappropriato, hai il diritto di chiedere e ottenere un congruo risarcimento per responsabilità sanitaria

.In questo ambito la responsabilità può essere sia della struttura sanitaria, pubblica o privata, che dei professionisti sanitari (medici, infermieri, personale O.S.S eccetera..). In entrambi i casi, la legge distingue tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Maria Francesca Placenti – Avvocato

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

La responsabilità contrattuale si applica tra il soggetto e la struttura sanitaria che deve rispondere per qualsiasi danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali durante il ricovero o la cura. In questo caso hai 10 anni di tempo per presentare una richiesta di risarcimento. Il paziente non è tenuto a dimostrare l’inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Non spetta, infatti, al paziente dimostrare l’errore medico; questo compito ricade interamente sull’ente ospedaliero (Cass. Civ. ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024). Pertanto, se nell’ambito di un ricovero ritieni di essere stato vittima di un caso di malasanità, il primo passo è munirsi di un parere medico legale e inviare all’azienda ospedaliera la richiesta di risarcimento attraverso il legale che ti rappresenta.

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

La situazione è più complessa quando si tratta di responsabilità extracontrattuale, che è tipica dei singoli professionisti che non hanno stipulato alcun contratto diretto con il paziente. In questo caso il termine di prescrizione è di 5 anni e l’onere della prova è più gravoso, poiché il paziente deve dimostrare che la condotta del medico ha causato direttamente il danno subito (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/05/2023, n. 13107). Tuttavia, se esiste un contratto diretto di prestazione d’opera tra il paziente e il professionista (ad esempio, un accordo privato per una visita specialistica, cure odontoiatriche o cure di medicina o chirurgia estetica, ecc…), anche il medico può essere chiamato a rispondere in via contrattuale.

La legge adotta un approccio a “doppio binario”, distinguendo tra responsabilità della struttura sanitaria e responsabilità del professionista sanitario. In altre parole, il paziente danneggiato può cercare giustizia sia nei confronti dell’ospedale o clinica (pubblica o privata), sia nei confronti del medico che ha causato il danno (cfr. art. 7, Legge 8 marzo 2017, n. 24 – Legge Gelli Bianco).

Per quanto sinora detto è bene considerare attentamente chi chiamare in causa e sotto quale regime di responsabilità, poiché questo può influire significativamente sulle tempistiche, sull’onere della prova e sui possibili esiti della vertenza.

Prima di iniziare una causa innanzi all’autorità giudiziaria competente, il paziente deve passare attraverso una delle due vie obbligatorie: la Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite o la mediazione. Entrambi i procedimenti, previsti dalla Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), sono progettati per tentare una risoluzione rapida e meno conflittuale della controversia.

Scegliere tra la Consulenza Tecnico Preventiva conciliativa o la mediazione dipende dalla complessità del caso e dalla disponibilità delle parti a negoziare. La prima procedura può essere più efficace quando è necessario un approfondimento tecnico dettagliato, mentre la mediazione può essere utile per controversie più semplici dove un accordo è realisticamente raggiungibile in tempi brevi.

Se tu o uno dei tuoi cari avete subito un danno per malasanità è importante rivolgersi subito ad uno studio legale competente e ad un medico legale per ottenere giustizia e il giusto risarcimento per i danni subiti.

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Avv. Maria Francesca Placenti

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