Risarcimento malasanità, come ottenerlo? la risposta dell’avvocato Maria Francesca Placenti. Con questo argomento continua la rubrica del MDS l’avvocato risponde
Se hai subito una diagnosi errata o tardiva, un’infezione ospedaliera, un errore chirurgico, o più in generale sei stato vittima di un trattamento sanitario inappropriato, hai il diritto di chiedere e ottenere un congruo risarcimento per responsabilità sanitaria
.In questo ambito la responsabilità può essere sia della struttura sanitaria, pubblica o privata, che dei professionisti sanitari (medici, infermieri, personale O.S.S eccetera..). In entrambi i casi, la legge distingue tra responsabilità contrattuale ed extracontrattualeRESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
La responsabilità contrattuale si applica tra il soggetto e la struttura sanitaria che deve rispondere per qualsiasi danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali durante il ricovero o la cura. In questo caso hai 10 anni di tempo per presentare una richiesta di risarcimento. Il paziente non è tenuto a dimostrare l’inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Non spetta, infatti, al paziente dimostrare l’errore medico; questo compito ricade interamente sull’ente ospedaliero (Cass. Civ. ordinanza n. 5922 del 5 marzo 2024). Pertanto, se nell’ambito di un ricovero ritieni di essere stato vittima di un caso di malasanità, il primo passo è munirsi di un parere medico legale e inviare all’azienda ospedaliera la richiesta di risarcimento attraverso il legale che ti rappresenta.
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
La situazione è più complessa quando si tratta di responsabilità extracontrattuale, che è tipica dei singoli professionisti che non hanno stipulato alcun contratto diretto con il paziente. In questo caso il termine di prescrizione è di 5 anni e l’onere della prova è più gravoso, poiché il paziente deve dimostrare che la condotta del medico ha causato direttamente il danno subito (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/05/2023, n. 13107). Tuttavia, se esiste un contratto diretto di prestazione d’opera tra il paziente e il professionista (ad esempio, un accordo privato per una visita specialistica, cure odontoiatriche o cure di medicina o chirurgia estetica, ecc…), anche il medico può essere chiamato a rispondere in via contrattuale.
La legge adotta un approccio a “doppio binario”, distinguendo tra responsabilità della struttura sanitaria e responsabilità del professionista sanitario. In altre parole, il paziente danneggiato può cercare giustizia sia nei confronti dell’ospedale o clinica (pubblica o privata), sia nei confronti del medico che ha causato il danno (cfr. art. 7, Legge 8 marzo 2017, n. 24 – Legge Gelli Bianco).
Per quanto sinora detto è bene considerare attentamente chi chiamare in causa e sotto quale regime di responsabilità, poiché questo può influire significativamente sulle tempistiche, sull’onere della prova e sui possibili esiti della vertenza.
Prima di iniziare una causa innanzi all’autorità giudiziaria competente, il paziente deve passare attraverso una delle due vie obbligatorie: la Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della composizione della lite o la mediazione. Entrambi i procedimenti, previsti dalla Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017), sono progettati per tentare una risoluzione rapida e meno conflittuale della controversia.
Scegliere tra la Consulenza Tecnico Preventiva conciliativa o la mediazione dipende dalla complessità del caso e dalla disponibilità delle parti a negoziare. La prima procedura può essere più efficace quando è necessario un approfondimento tecnico dettagliato, mentre la mediazione può essere utile per controversie più semplici dove un accordo è realisticamente raggiungibile in tempi brevi.
Se tu o uno dei tuoi cari avete subito un danno per malasanità è importante rivolgersi subito ad uno studio legale competente e ad un medico legale per ottenere giustizia e il giusto risarcimento per i danni subiti.
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Avv. Maria Francesca Placenti