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Ritardo aereo, cosa fare? Risponde l’avvocato Ester Mauro Scucces

Ritardo Aereo, cosa fare? Abbiamo chiesto di parlarne all’avvocato Ester Mauro Scucces per la rubrica l’avvocato risponde

Il risarcimento per il danno da ritardo aereo rappresenta una protezione fondamentale per i passeggeri, che possono godere di un indennizzo economico in caso di disagi legati ai voli. Tuttavia, è essenziale che i passeggeri siano consapevoli dei loro diritti e delle procedure da seguire al fine di ottenere il legittimo risarcimento. La normativa europea fornisce già un ampio ventaglio di tutele preventive, ma i passeggeri devono essere pronti a fare valere le proprie ragioni, anche ricorrendo ad azioni legali, ove necessario.

Il principale strumento giuridico che tutela i passeggeri in caso di ritardo aereo è il Regolamento (CE) n. 261/2004, che stabilisce norme comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del proprio volo. Questo regolamento si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto situato nell’Unione Europea, nonché ai voli diretti verso l’UE operati da compagnie aeree comunitarie. A questo regolamento si aggiunge la Carta dei diritti del passeggero dell’Ente Nazionale Aviazione Civile, ovvero un vademecum informativo generale circa le tutele riconosciute al passeggero in caso di disservizi.

Il risarcimento del danno da ritardo aereo dipende dalla durata del ritardo e dalla distanza del volo. Intanto è bene ricordare che sono stabilite delle compensazioni economiche che operano automaticamente ogni volta che si registra un ritardo aereo che superi le 3 ore. In questi casi, se il ritardo riguarda un volo che deve percorrere

Fino a 1.500 km: i passeggeri hanno diritto a un risarcimento di 250 euro.

Tra 1.500 km e 3.500 km: il risarcimento è di 400 euro.

Oltre 3.500 km: il risarcimento può arrivare a 600 euro.

Tali cifre vengono convenzionalmente ritenute congrue a rispondere alla più che comprensibile pretesa risarcitoria dei passeggeri per il solo fatto di essere rimasti a terra. Ma, oltre a queste somme è possibile vedersi riconosciuto il diritto a un risarcimento maggiore se il passeggero riesce a provare la sussistenza di ulteriori danni patrimoniali – ad esempio se il ritardo ha determinato per questi la perdita di un appuntamento importante di lavoro o di uno spettacolo per cui si era già versato il prezzo del biglietto – e/o danni da vacanza rovinata o, ancora, danni morali, ad esempio se il ritardo ha comportato per un soggetto affetto da una delicata condizione psicofisica e per i suoi parenti, maggiori disagi di quelli che la compagnia, di default, andrebbe a indennizzare. In questi casi dovrà essere il passeggero a provare che il danno subito si trovi in un rapporto di causa effetto con il ritardo o la cancellazione di un volo. Altro caso è il ritardo congiunto che si verifica ogniqualvolta un passeggero perda un volo di collegamento a causa del ritardo di un volo precedente. In questo caso, il risarcimento dipende dal ritardo complessivo e dalla compagnia aerea responsabile per lo stesso.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, le compagnie aeree devono fornire ai propri clienti, in caso di disservizi, assistenza adeguata, che include pasti e bevande, accesso a comunicazioni (telefonate, e-mail) e, se necessario, sistemazione in albergo, oltre al trasporto verso la struttura ricettiva o verso l’aeroporto su cui viene dirottato il volo. E ancora, nell’ottica di ridurre i disagi per i propri passeggeri, la Compagnia deve trovare soluzioni che permettano a questi ultimi di salvaguardare il proprio diritto al viaggio (esempio provvedendo con il più largo anticipo possibile a proporre la riprotezione su altro volo). Se questi servizi non vengono erogati o non vengono erogati in modo sufficiente a rispondere alle esigenze dei passeggeri coinvolti, questi possono pretendere di venire risarciti per ulteriori danni che sono conseguenza diretta del contegno tenuto dalla Compagnia aerea e che hanno reso l’attesa ancor più insostenibile.

Avvocato Ester Mauro Scucces
Avvocato Ester Mauro Scucces

“Avvoca’ ma quindi tutte le volte che fa ritardo l’aereo posso chiedere questi soldi?”

Attenzione, non sempre il risarcimento è dovuto. Se il ritardo è causato da circostanze straordinarie, come condizioni meteorologiche avverse, instabilità politica, scioperi, o altri eventi fuori dal controllo della compagnia aerea, quest’ultima non è obbligata a risarcire i passeggeri. Tuttavia, la compagnia è comunque tenuta a offrire adeguata assistenza per tutta la durata del disservizio. È fondamentale che la compagnia dimostri che l’evento che ha causato il ritardo fosse davvero imprevedibile e fuori dal suo controllo.

Attenzione però, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha di recente stabilito che il diritto al risarcimento sussiste anche nei casi di ritardi aerei causati da malfunzionamenti tecnici che non rientrano nelle circostanze straordinarie sopra elencate. In questo caso, il risarcimento è dovuto anche se l’evento non è stato causato direttamente dall’azione o dall’omissione della compagnia e purché non si tratti di un evento assolutamente imprevedibile.

La procedura per ottenere il risarcimento si instaura inviando una richiesta alla compagnia aerea, che di solito fornisce un modulo sui disservizi da compilare sul proprio sito web. In questo modulo bisognerà indicare la natura del disguido e allegare i documenti richiesti. La compagnia aerea ha l’obbligo di rispondere entro un determinato periodo di tempo, che va da qualche settimana a 3 mesi. Se la compagnia rifiuta il risarcimento o non risponde, il passeggero dovrà rivolgersi a un’autorità nazionale competente come è la piattaforma ConciliaWeb per esperire il tentativo di mediazione. Se la compagnia rifiuta di disporre il risarcimento o non si costituisce in mediazione, il passeggero potrà avviare azioni legali in tribunale.

Per l’anno nuovo, viaggiate bene, viaggiate consapevoli!

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