Il Sig. M.G. di 79 anni di Vicenza aveva acquistato nel 1999 un complesso edilizio sito in Lampedusa, contrada Cala Creta, per il quale la Sig.ra A.M., venditrice del bene, aveva presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria nel 1986. Non avendo il Comune di Lampedusa definito il procedimento di sanatoria nel 2015 , a distanza di ventinove anni dalla data di presentazione dell’istanza, il nuovo proprietario del bene sollecitava il Comune alla definizione del relativo procedimento. Il Comune di Lampedusa comunicava tuttavia all’interessato che la pratica di condono edilizio era stata acquisita con verbale di sequestro emesso nell’ambito di un procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento , sostanzialmente denegando per questo motivo la definizione del procedimento.
L’interessato a questo punto proponeva un ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione Comunale intimata. Con ordinanza istruttoria il TAR ha ordinato al Comune di depositare una relazione sui fatti di causa; il Comune si è limitato a ribadire l’asserita impossibilità di conclusione del procedimento per le ragioni già evidenziate. L’Avvocato Rubino ha sostenuto che la circostanza che la pratica edilizia sia sottoposta a sequestro probatorio non può esimere il Comune dall’obbligo di definire il procedimento, citando precedenti giurisprudenziali favorevoli resi dal TAR Campania.
Il TAR Sicilia,Palermo,Sezione Seconda, condividendo le tesi difensive dell’Avvocato Rubino, ha accolto il ricorso, ritenendo che il Comune di Lampedusa, tramite una semplice richiesta all’autorità giudiziaria, è nelle condizioni di rientrare nella materiale disponibilità del fascicolo amministrativo, o di copia di esso, e pertanto di concludere il relativo procedimento; ed ha dichiarato pertanto l’obbligo del Comune di Lampedusa di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, nominando commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell’Assessorato regionale territorio ed Ambiente, il quale provvederà in via sostitutiva nei successivi trenta giorni, e condannando il Comune di Lampedusa e Linosa al pagamento delle spese giudiziali. Pertanto, dopo oltre trentuno anni dalla data di presentazione dell’istanza di condono edilizio, il Comune di Lampedusa e Linosa dovrà definire il relativo procedimento; in mancanza, si insedierà il commissario ad acta nominato dal TAR, a spese del Comune di Lampedusa e Linosa, il quale provvederà in via sostitutiva.
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