Il Consiglio di Stato ha commissariato il MIUR. I giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti e “rilevato che l’Ufficio scolastico di Messina, nonostante le diffide presentate dai ricorrenti, non ha dato esecuzione all’ordinanza Cons. Stato, sez. VI, n. 4845 che, confermando il decreto presidenziale n. 3822/2017, accoglieva l’appello cautelare disponendo che il trasferimento dei ricorrenti appellanti debba essere effettuato presso la sede scelta e più coerente con il proprio profilo professionale” ha “ordinato al dirigente amministrativo dell’Ufficio scolastico di Messina di dare esecuzione allo jussum giudiziale entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, nominando fin d’ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Messiana, con facoltà di sub delega, il quale provvederà, in caso di persistente inottemperanza, a darvi esecuzione”.
I nostri ricorrenti, dunque, otterranno l’assegnazione della cattedra presso la propria città di residenza pena commissariamento del MIUR.
L’ordinanza su cui il Consiglio di Stato si è espresso è quella sulla mobilità dei docenti nella parte in cui non riconosce il punteggio maturato nelle scuole paritarie.
Del tema della mobilità docenti, invero, come avrete letto da ormai un anno, si è per lo più occupato il Giudice del Lavoro. Sono stati i Tribunali di tutta Italia, infatti, a pronunciarsi, per lo più, sulla vicenda dell’algoritmo e su quella degli anni di servizio presso le scuole paritarie.
Il T.A.R. Lazio, difatti, ad eccezione del caso algoritmo, grazie al quale al fianco della Gilda, gli stessi Avvocati Bonetti e Delia riuscirono a far svelare il meccanismo di assegnazione delle sedi ad oltre centomila docenti, si è sempre dichiarato privo di giurisdizione sul tema della mobilità.
In sede di appello, tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribaltato la posizione del T.A.R. ritenendosi competente (o meglio in possesso della giurisdizione) per decidere anche sulle questioni della mobilità dei docenti. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “risulta impugnato un atto di macro-organizzazione ad efficacia generale e applicabile nell’intero territorio nazionale in base al quale sono gestiti i trasferimenti dei docenti, mentre i singoli trasferimenti, avvenuti nell’ambito di un piano generale per la più corretta e razionale copertura di tutti i posti tuttora vacanti nell’organico delle varie istituzioni scolastiche, si pongono quali meri atti attuativi dell’impugnata ordinanza ministeriale, con conseguente configurabilità di correlative situazioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo”.
I primi casi ad essere trattati, dunque, riguardarono proprio la vicenda scaturente dalla nostra vittoria al T.A.R. Lazio sull’algoritmo a seguito della quale il Consiglio di Stato, una volta affermata la propria giurisdizione, concesse dei provvedimenti cautelari “per asseriti vizi inficianti il criterio (ovvero il ‘meccanismo’ o ‘algoritmo’)”. Stavolta, invece, la questione ha riguardato il più complesso ambito del punteggio in paritaria.
A differenza dei numerosi precedenti ottenuti anche dagi Avvocati Delia e Bonetti innanzi al Giudice del Lavoro, dunque, questa decisione mira ad incidere a livello nazionale sulle Ordinanze Ministeriali di mobilità 2016 e 2017. Il Giudice amministrativo, difatti, è l’unico che può annullare gli atti ministeriali con effetto erga omnes mentre il Giudice del Lavoro può solo disapplicarli per il singolo docente.
Ecco perchè questa prima decisione è unica nel panorama e può coinvolgere tutti i docenti.
Secondo l’orientamento dei giudici della Sesta Sezione già reso su questioni giuridicamente analoghe, infatti, “la clausola del bando, oggetto di impugnazione, è stata già annullata dal Tribunale amministrativo con sentenze, diverse da quella in esame, passate in giudicato (tra le altre, sentenze 11 gennaio 2014, n. 326; 14 luglio 2015, n. 9427; 14 luglio 2015, n. 9425). L’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes. Si tratta, infatti, di «atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri» (Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1289).
Per quanto direttamente interessa tutti i docenti con punteggio in paritaria, dunque, il C.d.S. ha chiarito che sono illegittime e vanno sospese “le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”.
Per tale ragione il C.d.S., confermando la fondatezza delle censure proposte in appello ha chiarito che la mancata valutazione del servizio pre-ruolo compromette l’attività didattica esercitata dai docenti appellanti e gli ha riconsociuto il diritto di essere destinati agli ambiti territoriali richiesti in forza del punteggio ricalcolato per il servizio pre-ruolo svolto presso istituti scolastici paritari.
“Il nostro obiettivo ” commentano gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, “è quello di ottenere provvedimenti per una platea più ampia di soggetti possibili a prescindere dalla loro qualità di ricorrenti. Il sistema scuola non può continuare ad essere governato da provvedimenti episodici o singoli ed è ora che il MIUR prenda atto in via generale ed erga omnes di provvedimenti di respiro generale. Ciò è già accaduto con il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale che in sede giudiziale è stato ottenuto dai nostri 220 ricorrenti e poi esteso a 1 milione di docenti oggi in II fascia GI. Ci auguriamo che ora anche grazie questi provvedimenti possa essere rivisto il sistema di mobilità ”.