Last updated on 4 novembre 2024
Separazione con negoziazione assistita e separazione consensuale tradizionale: quali sono le differenze? Perchè scegliere l’una piuttosto che l’altra? Risponde l’avvocato Maria Francesca Placenti in in questo nuovo appuntamento con la rubrica l’avvocato risponde
L’istituto della negoziazione assistita presenta innumerevoli vantaggi per coloro che vogliano addivenire ad una soluzione consensuale della separazione con un importante risparmio, sia in termini economici che in termini di tempo, assicurando comunque soprattutto in presenza di figli, un controllo esterno sulla legittimità, oltre che sul merito dell’accordo raggiunto all’esito della trattativa.
E’ una procedura che si svolge direttamente negli studi degli avvocati dei coniugi e dunque completamente al di fuori delle aule di Tribunale.
La procedura della negoziazione assistita in materia di famiglia: iter e tempi.
La procedura si svolge in tre fasi:
La prima fase prevede l’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, proposto da un coniuge nei confronti dell’altro, avente ad oggetto la loro separazione consensuale, nonché il termine per la risposta, con l’avvertimento che il suo mancato rispetto avrà valore di rifiuto.
Il termine per l’accettazione dell’invito è di trenta giorni, entro i quali dovrà essere comunicata dal ricevente l’eventuale adesione alla negoziazione assistita. Questa fase è facoltativa, infatti i coniugi di comune accordo possono richiedere contestualmente di procedere alla separazione tramite negoziazione assistita. In questo caso i tempi si accorcerebbero ulteriormente.
La seconda fase consiste nella stipula della convenzione di negoziazione assistita.
La convenzione dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta e contenere al suo interno, l’indicazione del termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni (prorogabili di ulteriori trenta) entro il quale dovrà essere concluso l’accordo.
Nella terza fase si procede alla formalizzazione dell’accordo, all’interno del quale dovranno essere indicate le condizioni, di natura patrimoniale e non, raggiunte all’esito delle trattative.
Gli atti di convenzione e accordo dovranno essere sottoscritti dalle parti e autenticati dai difensori.
Se la coppia ha figli minori è necessario che all’interno dell’accordo, siano previsti i tempi di frequentazione, gli obblighi di mantenimento e le determinazioni in merito all’affidamento e al collocamento dei figli.
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo sarà necessario sottoporre lo stesso al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.
Il Procuratore della Repubblica procederà all’apposizione del nullaosta o, in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap od incapaci, al rilascio dell’autorizzazione necessaria per il successivo inoltro all’Ufficio dello Stato Civile nei cui registri è stato iscritto o trascritto il matrimonio.
Ottenuto il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione da parte del Procuratore, è onere di uno o di entrambi gli avvocati procedere a trasmettere una copia, dell’accordo all’Ufficio di Stato Civile competente, così da permettere la successiva trascrizione a margine dell’atto di matrimonio.
L’accordo così stipulato è un vero e proprio atto esecutivo. In caso di inadempimento degli obblighi previsti in sede di accordo le parti possono procedere immediatamente alla sua esecuzione coattiva.
Il termine dei 6 mesi per procedere con il divorzio decorre dalla data certificata nell’accordo di separazione.
Sia per la separazione che per il divorzio tramite negoziazione assistita è possibile beneficiare del gratuito patrocinio.
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