Va in prescrizione il procedimento avviato dalla Corte dei Conti per le spese sostenute da Joseph Mifsud, il misterioso professore maltese che per un periodo è stato presidente del Cupa, il Consorzio per gli studi universitari di Agrigento. Joseph Mifsud, che era stato nominato presidente del Consorzio universitario di Agrigento nel 2009 su indicazione dell’allora presidente della Provincia Eugenio D’Orsi, è sparito dai radar della giustizia dopo che, nell’ottobre del 2017, gli investigatori Usa dell’epoca resero noto il suo coinvolgimento nel Russiagate.
Sul piano penale l’atto di accusa della Procura di Agrigento nei confronti di Joseph Mifsud, misteriosa figura chiave al centro dell’intrigo internazionale Russiagate e di cui si sono perse le tracce dalla fine di ottobre del 2017 è chiaro “Pernottamenti in hotel”, molte volte di lusso, pranzi e cene in ristoranti alla moda, “trasferte in aereo” e persino “ricariche telefoniche e il pagamento di bollette e l’acquisto di generi di consumo”, per un totale di quasi 50 mila euro, “pagati con le carte di credito del Consorzio universitario di Agrigento”. Eccolo. I pm, hanno chiesto il rinvio a giudizio per Mifsud, accusato di peculato in concorso, e altre due persone, Olga Matraxia, “in veste di dirigente del settore Affari generali del Consorso universitario di Agrigento” e Andrea Occhipinti, “come dirigente del Settore finanziario del Consorzio”, come si legge nella richiesta al gup.
A Olga Matraxia, nata ad Agrigento, di anni 70, ex dirigente del Settore Affari Generali presso il Consorzio Universitario di Agrigento (CUPA), con atto di citazione notificato il 4 maggio dell’anno scorso, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha contestato, in solido con altri soggetti che rivestivano cariche dirigenziali all’interno del CUPA, asserite voci di danno erariale in relazione ai presunti addebiti commessi da Mifsud durante gli anni della sua presidenza.
In particolar modo, la Procura ha lamentato un asserito danno erariale pari ad euro 131.861,91 e corrispondente alla totalità delle spese di rappresentanza, di missione e di natura telefonica poste in essere dal Prof. Mifsud durante il proprio mandato.
Nello specifico, la Procura ha contestato alla Dott.ssa Matraxia, in quanto inserita nella linea dei vari passaggi procedimentali che hanno condotto al riconoscimento delle spese sostenute dal Presidente Mifsud, di essere responsabile dell’asserito pregiudizio erariale addebitato alla stessa in misura pari ad euro 78.653,95.
Matraxia ha quindi conferito mandato agli Avv.ti Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, al fine di dimostrare l’infondatezza delle tesi accusatorie della Pubblica Accusa.
I difensori dell’ex dirigente del CUPA hanno preliminarmente eccepito la prescrizione del danno ai sensi dell’art. 1, comma 2 l. n. 20/1994, rilevando l’intervenuta decorrenza del termine prescrizionale previsto dalla norma poc’anzi citata.
In particolar modo, a mezzo del richiamo di innumerevoli precedenti della giurisprudenza contabile e della Corte di Cassazione, gli Avv.ti Rubino e De Marco Capizzi hanno evidenziato come il termine di prescrizione decorra a partire dal momento in cui l’Amministrazione sia nelle condizioni di conoscere il presunto danno erariale cagionato dai propri dipendenti.
Gli stessi difensori hanno evidenziato come, nel caso di specie, l’Amministrazione fosse in grado di conoscere l’asserito danno già a partire dal marzo del 2011 quando, su specifica richiesta avanzata dal Comune di Agrigento e dalla Camera di Commercio di Agrigento n.q. di soci del CUPA, era stata trasmessa a tali Enti l’elenco completo di tutte le spese posto in essere dal Prof Mifusd durante la propria presidenza.
Inoltre, i difensori della Dott.ssa Matraxia hanno articolato difese anche nel merito evidenziando, in particolar modo, la carenza del requisito dell’antigiuridicità della condotta e/o della colpa grave in capo alla propria assistita la quale, non rivestendo la funzione di responsabile del procedimento, non poteva sapere nulla in relazione alla legittimità o meno delle spese del Mifsud.
La Corte dei Conti, con sentenza n. 71/2022, in totale accoglimento delle tesi degli Avvocati Rubino e De Marco Capizzi, ha statuito che “l’obbiettiva conoscibilità del danno da parte del CUPA è coincisa con l’effettiva conoscenza della citata documentazione da parte dei soci, avvenuta il 24 marzo 2011 o, per le spese sostenute successivamente, progressivamente dall’effettuazione delle singole spese”, dichiarando prescritto il presunto danno contestato dalla Procura.