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Stalking condominiale: minacce e molestie tra vicini di casa, cosa dice la legge e come difendersi? Di Iris Musso

Stalking condominiale: come difendersi? La rubrica l’Avvocato Risponde si arricchisce con il contributo dell’avvocato Iris Musso (con studio legale a Scicli) che tratterà principalmente tematiche relative all’ambito penalistico .

La realtà condominiale può rappresentare un terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono dirompere nell’area del penalmente rilevante, qualora vengano lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici. Sebbene il termine stalking venga comunemente associato a comportamenti inerenti la sfera affettiva degli individui, nei fatti una buona percentuale di ipotesi di atti persecutori si realizza nel condominio, dove gli animi esacerbati da rancori pregressi o le innumerevoli incomprensioni e intolleranze nei rapporti di vicinato si traducono e trasmodano spesso in condotte penalmente rilevanti.

Lo “Stalking”: il reato e il contesto condominiale

Il reato di atti persecutori è punito dall’art. 612 bis c.p., introdotto dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2009 n. 38, con la finalità dichiarata di contrastare il fenomeno dello stalking, negli ultimi anni in preoccupante aumento e sempre più spesso all’attenzione delle cronache giornalistiche e dei mass – media.

La condotta tipica degli atti persecutori consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi (art. 612 c.p.) o molesti (art. 660 c.p.) tali da determinare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Nell’ambito degli atti persecutori rientrano anche condotte che non sono connesse alla violenza di genere.

Iris Musso – Avvocato penalista

Tra queste rientra il cd. Stalking condominiale consistente in condotte e persecutorie rivolte ad abitanti del medesimo plesso abitativo; si pensi al caso di abbandono di escrementi davanti la porta di ingresso degli appartamenti, del danneggiamento di autovetture, del versamento di acido muriatico nei locali comuni, dell’immissione di suoni ad alto volume, della pronuncia di epiteti gravemente ingiuriosi e nell’inserimento di scritti di contenuto minaccioso nelle cassette postali.

Va precisato che lo stalking condominiale è un reato non contemplato espressamente dall’art. 612 bis c.p., esso ha ottenuto però riconoscimento giurisprudenziale dalla Corte di Cassazione, estendendo il campo di applicazione del reato di atti persecutori anche in contesti diversi da quelli inerenti la sfera affettiva.

Gli Elementi Costitutivi degli atti persecutori

Per integrare il delitto di atti persecutori è necessario che dalla reiterazione delle condotte di minaccia o molestia consegua per la vittima almeno uno dei tre seguenti eventi:

a) un perdurante e grave stato di ansia o di paura;

b) un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;

c) l’alterazione delle abitudini di vita;

Si precisa che il reato si consuma nel momento in cui si verifica, quale effetto delle reiterate condotte minacciose o moleste, uno o più degli eventi tipici previsti dalla norma.

L’illecito evoca, pertanto, la figura del reato abituale. In dottrina e giurisprudenza si è giunti all’affermazione che affinché possa essere considerata integrata l’abitualità debbono realizzarsi quanto meno due episodi di minaccia o molestia nel corso del tempo.

Dunque, se tali elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612 bis c.p. sono presenti, allora è possibile considerare configurato anche il reato di stalking condominiale.

Sul tema, giova ricordare una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. V – 04.04.2024 n. 21006) secondo cui “Non è possibile derubricare il delitto di stalking nella contravvenzione di molestie se la vittima entra in uno stato di perdurante ansia e modifica le proprie abitudini di vita a fronte delle condotte reiterate dell’imputato. Dunque, le minacce o le molestie ripetute vanno punite come atti persecutori a norma dell’art. 612-bis c.p. quando creano uno stato di ansia che pervade la vita della persona posta nel mirino del molestatore, finanche arrivando al punto di modificarne le normali abitudini (annullata la decisione del tribunale che aveva derubricato il delitto di atti persecutori nella contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., nella specie si trattava di un condomino che con comportamenti vessatori aveva costretto altri inquilini a cambiare casa)”.

Prova dello stalking condominiale La Corte di cassazione – Sez. V, nella sentenza n. 26878/2016, ha stabilito che la penale responsabilità dell’imputato può essere affermata anche solo a seguito delle dichiarazioni della persona offesa, una volta verificata la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità del suo racconto. E’ comunque necessario dimostrare non solo la condotta dello stalker ma anche che questa ha cagionato nella vittima le conseguenze psicologiche richieste dalla norma incriminatrice degli atti persecutori, ovverosia, alternativamente, un perdurante e grave stato di ansia e di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva, un’alterazione delle proprie abitudini di vita.

È consigliabile, altresì, conservare qualsiasi prova scritta o audio delle minacce ricevute, nonché annotare gli episodi di stalking con date, orari e descrizione dettagliata dei fatti. Anche le testimonianze degli altri condomini possono risultare decisive in sede giudiziaria.

Come tutelarsi dal fenomeno

In molti casi, i problemi di stalking condominiale non giungono immediatamente alle Forze dell’ordine. Spesso, le vittime tentano prima di risolvere la questione in ambito condominiale, magari tramite l’intervento dell’amministratore di condominio. Tuttavia, in assenza di collaborazione o di un miglioramento della situazione, la denuncia rappresenta il passo successivo.

Va, infatti, sottolineato che il delitto è punito, di regola, a querela della persona offesa. Il termine per proporre querela è di sei mesi, in considerazione della difficoltà della vittima di tali reati ad agire nei confronti del soggetto attivo. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. Un ulteriore strumento è il cosiddetto ammonimento del Questore. L’art. 8 d.l. n. 11/2009 convertito nella l. n. 38/2009 prevede che fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612-bis, introdotto dall’art. 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore.

Per quanto riguarda le misure da intraprendere a tutela della persona offesa merita di essere menzionata la sentenza della Corte di Cassazione penale sez. V, 09/09/2019, n.3240 la quale ha negato che, in relazione ad un rapporto di soggetti non conviventi, l’obbligo di non avvicinarsi alla vittima sia il provvedimento più adeguato da adottare se lo stesso si traduce, a causa della vicinanza tra indagato e persona offesa, in un divieto di poter rientrare nella propria abitazione (In altre parole, non è da un divieto di avvicinamento alla persona offesa che può derivare tout court il venir meno del diritto dell’indagato di dimorare lì dove abbia fissato la propria abitazione (nella specie, relativa ad un caso di stalking condominiale, la Corte ha ritenuto che la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e la prescrizione di mantenere una distanza di almeno 50 metri, dovesse essere annullata in quanto si risolveva in un sostanziale divieto di dimora per il persecutore).

Conclusione

Lo stalking condominiale rappresenta una forma di violenza sottovalutata, ma non per questo meno impattante sulla vita quotidiana delle persone. Il quadro normativo italiano offre strumenti per tutelare le vittime, ma è importante che queste abbiano il coraggio di denunciare, senza timore di ritorsioni, facendo emergere un fenomeno che, troppo spesso, rimane sommerso.

Avv. Iris Musso

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