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Tonnara di Scopello: il Tar dà ragione ai privati. Accesso vietato

 Il Tar di Palermo ha annullato le ordinanze emanate lo scorso anno dal comune di Castellammare del Golfo, sulla “pubblica accessibilità all’area demaniale marittima e la libera e gratuita fruizione del mare, nelle baie antistanti i faraglioni e l’ex Tonnara di Scopello”, accogliendo in via definitiva il ricorso presentato dalla comunione Tonnara di Scopello & Guzzo e da alcuni comproprietari dell’ex Tonnara.

Lo rende noto l’avvocato Gaetano Armao, che ha curato il ricorso. Già nel 2015 sui provvedimenti del Comune, il Tar si era pronunciato, decidendo di sospenderli in via cautelare (dapprima con decreto presidenziale e poi con ordinanza collegiale). Nella sentenza, pubblicata ieri, viene dichiarata “l’insussistenza della demanialità degli spazi antistanti la tonnara e le preminenti esigenze di tutela del bene monumentale espresse dalla soprintendenza di Trapani”.

In particolare, aggiunge Armao, “la scelta dell’amministrazione di rendere accessibile la stradella al fine di raggiungere liberamente l’area tra la proprietà privata e il mare, ritenuta demaniale, è illegittima. Dagli elementi dedotti dalla parte è dato ragionevolmente desumere che la proprietà privata, come acquisita nel 1874, si estende fino al mare e a nulla possono valere le articolate deduzioni, inserite nella motivazione dell’ordinanza, sulla natura necessariamente demaniale del tratto di litorale tra il mare e la proprietà della Comunione); l’esistenza di questa cosiddetta ‘fascia demaniale’ è, infatti, desunta dal Comune da norme (essenzialmente codice civile e codice della navigazione del 1942) successive all’epoca in cui, a seguito di gara, è stata ceduta a privati la proprietà di beni demaniali, oggi costituenti bene monumentale”, precisando, inoltre, che “la Tonnara è stata sottoposta a vincolo monumentale con D.A. n. 2850 del 13 novembre 1984 (e prima a tutela paesaggistica), il provvedimento impugnato, sul presupposto di dover garantire il libero accesso al mare, incide comunque sulla fruizione del bene culturale, senza l’adeguato e completo coinvolgimento della competente Sovrintendenza e per di più imponendo l’installazione di recinzioni con inaccettabile modifica dello stato dei luoghi”.

Essendo la Tonnara sottoposta a vincolo monumentale e a tutela paesaggistica, il Tar ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Comune di Castellammare anche per violazione delle disposizioni del codice dei Beni culturali, secondo cui «le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al Comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni». Il provvedimento impugnato «sul presupposto di dover garantire il libero accesso al mare – scrivono i giudici nella sentenza – incide comunque sulla fruizione del bene culturale, senza l’adeguato e completo coinvolgimento della competente Sovrintendenza e per di più imponendo l’installazione di recinzioni con inaccettabile modifica dello stato dei luoghi».

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